Ricorso si esaurisce con dichiarazione sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 3967 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.. L’evenienza processuale fa venir meno l’interesse alla decisione e impone la conferma della sentenza impugnata. In assenza di costituzione della parte appellata, le spese del grado sono dichiarate irripetibili e restano a carico dell’appellante. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, la parte appellante va considerata soccombente nel grado.

Il Fatto

I ricorrenti avevano impugnato davanti al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di alcune opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese di lite.

I soccombenti hanno proposto appello, censurando la sentenza per non aver dichiarato l’illegittimità dell’ordine demolitorio, per l’asserita riferibilità degli abusi ad altro soggetto e per l’emissione del provvedimento in pendenza di domanda di condono. Nel corso del giudizio hanno depositato documentazione attestante l’annullamento d’ufficio di un atto consequenziale all’ordinanza gravata e, da ultimo, hanno dichiarato di non avere più interesse al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare e assorbente, senza esaminare i motivi di merito. La Corte rileva che l’appellante ha motivatamente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (sez. V n. 3563 del 2014 e sez. V n. 1258 del 2012) e le norme di riferimento, segnatamente gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.. Da tali coordinate discende che la dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla decisione.

A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata. Il giudice d’appello non scende quindi all’esame delle censure sull’ordine di demolizione e sulla riferibilità degli abusi.

Quanto alle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata, il Collegio le dichiara irripetibili, con conseguente permanenza del relativo onere a carico dell’appellante. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, la Corte qualifica espressamente la parte appellante come soccombente nel grado.

Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, chiudendo il giudizio con l’improcedibilità dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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