Esclusione per refuso nel questionario illegittima se l’errore non è ingannevole (TAR Molise n. 291 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di un avviso pubblico che sanziona con l’esclusione automatica la difformità tra quanto dichiarato nel questionario e quanto emerso in sede istruttoria, ove comporti una variazione in diminuzione del punteggio, va interpretata in aderenza al principio di proporzionalità, pena la sua illegittimità. Essa presuppone, pertanto, dichiarazioni non semplicemente errate, ma munite di una concreta attitudine ingannatoria per l’amministrazione. Un mero refuso redazionale, riconoscibile alla luce di una disamina complessiva della domanda e privo di intento fraudolento, non giustifica l’estromissione dalla procedura. L’automatismo tra difformità formale ed esclusione, in assenza di attitudine ingannatoria, contrasta con l’art. 97 Cost. e con il canone di proporzionalità che sovrintende ai rapporti tra cittadino e amministrazione.
Il Fatto
Con deliberazione di Giunta regionale n. 330 del 5.07.2024 e successiva determinazione dirigenziale n. 4058 del 19.07.2024, la Regione Molise approvava un avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI. La società ricorrente presentava domanda di ammissione agli aiuti.
In sede di verifica, l’amministrazione rilevava una difformità tra il questionario e la documentazione allegata: al criterio n. 6 la società aveva dichiarato tre sistemi di gestione della qualità già posseduti e, nel quadro successivo, altri tre da acquisire grazie al progetto. Di qui la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, quindi, la determinazione n. 15 dell’8.01.2025 di non ammissibilità, fondata sull’art. 10, comma 2, dell’avviso. La società impugnava l’esclusione deducendo, tra l’altro, la natura di mero errore materiale dell’indicazione e l’illegittimità della clausola per sproporzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato effettivo. La procedura è a sportello e le domande vengono istruite fino a esaurimento delle risorse; alla data dell’esclusione e a quella del ricorso un controinteressato effettivo non era ancora individuabile.
Nel merito, il ricorso è accolto per l’assorbente fondatezza del secondo motivo. La questione centrale è l’interpretazione dell’art. 10, comma 2, dell’avviso, che commina l’esclusione in presenza di difformità comportanti una variazione in diminuzione del punteggio. Il Tribunale ritiene che tale disposizione, come già anticipato in sede cautelare, debba essere letta alla luce del principio di proporzionalità, che si articola in idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto, secondo l’orientamento richiamato di Cons. Stato, Sez. I, n. 1239/2024 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3495/2023.
Su questa base la causa di esclusione presuppone dichiarazioni non semplicemente errate, ma dotate di concreta attitudine ingannatoria: solo così il sacrificio imposto al candidato è giustificabile. Nel caso concreto tale attitudine manca. Il raffronto tra il quadro contestato e gli altri documenti della domanda dimostra con sufficiente univocità che la società intendeva acquistare soltanto un semirimorchio e un miniescavatore, come emerge dalla sintesi del progetto e dalla dichiarazione riepilogativa.
L’indicazione censurata costituisce dunque un mero refuso, per giunta riconoscibile dall’amministrazione, privo di intento fraudolento. L’automatismo instaurato tra difformità formale ed esclusione, sulla scorta di una lettura formalistica della clausola, contrasta perciò con il principio di proporzionalità. Il provvedimento è annullato nei limiti indicati, con assorbimento dei restanti motivi.
Il Collegio precisa infine i termini della riedizione del potere: l’amministrazione dovrà rideterminarsi, ma l’accesso al beneficio potrà essere riconosciuto solo se la società lo avrebbe conseguito anche con un questionario privo della difformità. L’errore, se non giustifica l’esclusione, non può nemmeno attribuire un vantaggio di punteggio non spettante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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