Graduatoria concorso docenti: difetto di interesse del candidato che aspira allo scorrimento (TAR Sardegna n. 324 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. richiamato dall’art. 39 c.p.a., e postula una lesione concreta e attuale dell’interesse sostanziale, nonché l’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfarlo. Il candidato che impugni la graduatoria di un concorso pubblico, senza trovarsi in collocazione utile neppure in caso di accoglimento, non può fondare il ricorso su un astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formulazione della graduatoria. L’aspirazione all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria è evenienza meramente futura ed eventuale, che non radica un interesse concreto ed attuale. Il ricorso che si risolva in una denuncia generica del ripristino della legalità è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, bandito con decreto dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023 per la Regione Sardegna. Conseguiva un punteggio finale che, secondo la prospettazione, era superiore a quello di due delle candidate dichiarate vincitrici. Riteneva inoltre di avere diritto alla riserva del 30% prevista dall’art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023 in favore dei c.d. triennalisti.
La ricorrente impugnava la graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore Generale dell’USR Liguria e gli atti successivi di immissione in ruolo, chiedendo l’inserimento tra i vincitori e l’assunzione. Con motivi aggiunti censurava il riconoscimento delle riserve ‘N’ e ‘M’ alle controinteressate. L’Amministrazione eccepiva il difetto di interesse, evidenziando che la ricorrente era preceduta in graduatoria da dodici candidati, cinque dei quali titolari della medesima riserva dei triennalisti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabile la memoria di replica depositata alle ore 20:56 del 19.3.2025, oltre il termine dei venti giorni liberi dall’udienza. Richiama il combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. e l’insegnamento secondo cui tali termini sono perentori, a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con conseguente inutilizzabilità processuale degli atti tardivi.
Nel merito della eccezione, il Tribunale richiama l’art. 100 c.p.c. e il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.: l’interesse processuale presuppone una lesione concreta e attuale e l’idoneità del provvedimento domandato a ripararla. La ricorrente, preceduta da dodici candidati e da cinque triennalisti, non ricaverebbe alcun vantaggio diretto dall’annullamento degli atti impugnati.
Il Collegio esclude che l’eventuale scorrimento della graduatoria possa fondare l’interesse: si tratta di ipotesi del tutto eventuale, tanto più che le graduatorie hanno validità annuale ai sensi dell’art. 9, comma 4, del bando. Né rileva il disinteresse dei concorrenti in posizione poziore a impugnare, poiché costoro beneficerebbero comunque dell’eventuale esclusione delle controinteressate.
Le censure sulle riserve ‘N’ e ‘M’, pur puntuali, si riducono a una denuncia generica del ripristino della legalità, estranea alla logica di giurisdizione di diritto soggettivo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura del giudizio.
Nota della Redazione
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