Concessioni demaniali marittime: illegittima la proroga automatica e legittima la revoca comunale (TAR Lazio n. 355 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033, perché la disciplina nazionale che lo prevede contrasta con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e va disapplicata dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che, dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, riconduce l’efficacia del titolo concessorio a un termine conforme al diritto europeo non esercita un potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma dà doverosa applicazione del diritto unionale: non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La proroga tecnica è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara, quando la procedura selettiva sia già indetta o deliberata in tempi brevissimi.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un complesso balneare su una zona demaniale marittima in base a concessione rilasciata dal Comune di Terracina. Il Comune, dopo aver inizialmente preso atto dell’estensione ex lege al 2033 prevista dall’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, ha poi ritenuto superato quell’indirizzo alla luce delle sentenze gemelle n. 17 e n. 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria.

Con delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e con la successiva determina n. 2722 del 30.12.2023, il Comune ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi, con proroga tecnica, al 31.12.2024. La società ha impugnato quegli atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca e l’applicabilità delle proroghe legislative sopravvenute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha deciso con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso e richiamando i numerosi precedenti conformi, anche della stessa Sezione.

Il passaggio centrale riguarda la disapplicazione della proroga automatica. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità delle norme nazionali che prevedono l’estensione ex lege al 2033. Tali norme non possono essere applicate né dai giudici né dall’amministrazione, che già dispone degli elementi necessari per bandire le gare.

Quanto alla proroga tecnica disposta dalla normativa sopravvenuta, il TAR ha richiamato la decisione del TAR Liguria n. 183 del 2025, che ha ritenuto disapplicabile anche il differimento al 31.12.2024 e, oggi, quello al 30.09.2027 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024. La clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto non opera nel caso concreto: la procedura indetta dal Comune nel 2020 non era una vera selezione imparziale e trasparente. L’avviso si limitava a pubblicare le istanze di proroga per venti giorni, senza alcun invito ai potenziali concorrenti a presentare domande alternative, e aveva contenuto meramente ricognitivo dei presupposti della proroga legale.

Da ciò deriva l’inammissibilità delle censure fondate sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, norma che presuppone un concessionario destinatario di rinnovo mediante procedura selettiva. Il Collegio ha poi escluso che gli atti impugnati integrino una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale dei titoli a una durata conforme ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.

Nessuna tutela può quindi riconoscersi all’affidamento del concessionario a fronte di provvedimenti che si conformano alla disciplina europea. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese. Il TAR ha tuttavia auspicato che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, eventualmente preceduta da una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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