Porto d’armi sportivo autonomo dal divieto prefettizio di detenzione (C.G.A.R.S. n. 355 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione e il porto d’armi costituiscono istituti distinti, disciplinati da procedimenti amministrativi autonomi e riferibili a differenti apparati della pubblica amministrazione. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento prefettizio che ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni non determina alcun obbligo del Questore di rilasciare il titolo abilitativo al porto del fucile per uso sportivo. Il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo integra un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, subordinato a una valutazione discrezionale dell’amministrazione sulla sussistenza delle condizioni soggettive prescritte. Non sussiste, pertanto, violazione dell’effetto conformativo della sentenza caducatoria, né formale né sostanziale. Il diniego del Questore è legittimo quando sorretto da adeguata motivazione e da congrua istruttoria, anche in presenza di un giudizio prognostico negativo fondato sul contesto familiare e sulle frequentazioni del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Questore il rilascio del porto d’armi per uso tiro al volo. L’istanza veniva respinta con decreto del 3 agosto 2020, notificato il 5 agosto 2020. Il diniego si fondava su tre ordini di ragioni: condotte controindicate assunte nel tempo dal richiedente; la persistente vigenza di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni risalente al 1984; un contesto familiare con persone pregiudicate per fatti di mafia e frequentazioni ritenute sensibili.

Il ricorrente aveva in precedenza ottenuto dal TAR Sicilia, con sentenza n. 1188/2019, l’annullamento del provvedimento prefettizio che aveva confermato il divieto di detenzione. Su quella base assumeva che l’amministrazione dovesse rilasciare il titolo abilitativo. Il TAR respingeva il ricorso; proposto appello, la causa giungeva davanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante deduceva la violazione dell’effetto conformativo della sentenza del TAR. La tesi non è condivisa. Il C.G.A.R.S. ricostruisce in via preliminare la distinzione tra i due istituti, chiarendo che essi attengono a procedimenti del tutto svincolati tra loro, ciascuno di competenza di differenti apparati della pubblica amministrazione.

La detenzione inerisce al rapporto tra soggetto e arma e consente la sola legittima disponibilità della stessa. Per detenere le armi comuni da sparo non occorre alcuna preventiva autorizzazione, salvo l’obbligo di denuncia, vigendo il principio generale della libera detenzione nei limiti di legge. Il divieto di detenere armi può essere disposto ex post dal Prefetto al sopravvenire di emergenze fattuali che facciano ritenere non sicura la custodia o probabile l’abuso.

Il porto, invece, consente al titolare di trasportare e usare l’arma. La licenza di polizia per uso sportivo è un provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario, superando il generale divieto di circolare armati. Tale autorizzazione può essere concessa solo in presenza di precise condizioni soggettive, oggetto di un giudizio discrezionale della competente amministrazione.

Da queste premesse il Collegio trae la conseguenza che dalla sentenza caducatoria del provvedimento prefettizio non può farsi derivare l’obbligo del Questore di rilasciare il titolo abilitativo. Non risulta violato l’effetto conformativo, né formalmente né sostanzialmente. Il primo motivo è quindi respinto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene che il provvedimento del Questore sia sorretto da adeguata motivazione, frutto di congrua istruttoria. Nel formulare il giudizio prognostico negativo, il Questore ha valorizzato le risultanze investigative richiamate dal Comando provinciale carabinieri e dalla Questura: la vittima di un agguato mafioso in compagnia di soggetti inseriti nella consorteria; il contesto familiare con persone pregiudicate per fatti di mafia; le frequentazioni di pregiudicati documentate in successive circostanze; l’assenza di segnali di dissociazione dalla consorteria mafiosa. Il Collegio precisa che il TAR non può integrare la motivazione del provvedimento, ma le ulteriori ragioni di diniego addotte dal Questore giustificano la reiezione dell’istanza. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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