Concessioni demaniali marittime: legittima la revoca della proroga ex lege (TAR Lazio n. 362 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative devono avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica conforme all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e agli artt. 49 e 56 T.F.U.E.. Le norme nazionali che dispongono la proroga automatica ex lege fino al 2033 (art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018; art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020) e i successivi differimenti (art. 3 d.l. n. 198/2022; art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024) sono disapplicabili dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che, preso atto delle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, riconduca l’efficacia dei titoli al 31 dicembre 2023 e ne disponga la proroga tecnica al 2024 non esercita un potere di autotutela e non deve indennizzo. La pubblicazione della mera istanza di proroga ex lege non integra una procedura selettiva idonea a legittimare il nuovo rilascio.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima (TE-064) per uno stabilimento balneare impugna davanti al TAR Lazio la determina dirigenziale e la deliberazione di Giunta con cui il Comune ha preso atto della cessazione della proroga automatica al 2033, riconducendo il termine al 31 dicembre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 per effetto di una proroga tecnica. La ricorrente deduce l’illegittimità della revoca dell’estensione ex lege, la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 198/2022 e dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, invocando l’affidamento maturato sulla proroga già riconosciuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, richiamando i numerosi precedenti conformi del Consiglio di Stato e della stessa Sezione. Il punto di partenza è che il diritto dell’Unione impone la disapplicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni in essere: le norme richiamate non possono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Superata la qualificazione della concessione come turistico-ricreativa — il riferimento del Comune alla diversa concessione TE-063 è un errore — il Tribunale esamina la tesi secondo cui l’estensione sarebbe avvenuta all’esito di una procedura di evidenza pubblica. L’argomento non convince: l’istanza dei concessionari invocava espressamente la proroga legale automatica e il Comune l’ha accordata; la pubblicazione dell’avviso per venti giorni e sulla stampa locale non soddisfa le esigenze di imparzialità, trasparenza e pubblicità richieste dal diritto europeo.
Ne deriva che il Comune, dopo le sentenze gemelle, ha legittimamente disposto la revoca della proroga automatica. Non si tratta di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma di doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione: non erano necessarie la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. L’affidamento del concessionario non è tutelabile a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea.
Le censure fondate sull’art. 3 del d.l. n. 198/2022 sono dichiarate inammissibili: la norma distingue il concessionario destinatario di proroga generalizzata da quello che ha ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva, ipotesi estranea al caso. Anche il quarto motivo, relativo al decreto milleproroghe e all’estensione al 2027, è inammissibile e comunque infondato.
Il rigetto non esclude l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara per l’assegnazione della concessione, eventualmente previa una nuova breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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