Riconoscimento abilitazione estera e obbligo di valutazione comparativa del titolo (TAR Abruzzo n. 22 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro, l’amministrazione non può fondarsi sulla qualificazione data dall’autorità estera alla formazione regolamentata, dovendo invece accertare se l’attività costituisca professione regolamentata secondo la nozione del diritto dell’Unione. Il d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE, impone di procedere al confronto tra la qualificazione attestata dal titolo estero e quella richiesta dall’ordinamento interno, eventualmente con misure compensative. La nota ministeriale che, recependo il parere dell’autorità bulgara, neghi il mutuo riconoscimento in assenza di un anno di esperienza professionale è disapplicabile, ove di natura normativa, per contrasto con il diritto comunitario e con la normativa di recepimento. Ne consegue l’annullamento dell’esclusione dal concorso e della graduatoria adottate senza la doverosa verifica comparativa.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in matematica e in possesso di abilitazione conseguita in Bulgaria, era stata ammessa con riserva al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente bandito con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018. Superate le prove, veniva poi esclusa dalla procedura con provvedimento del MIUR – USR per il Lazio, adottato in applicazione della nota ministeriale che negava il riconoscimento delle abilitazioni estere prive dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare.
La candidata impugnava dinanzi al TAR Abruzzo l’esclusione, il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e la graduatoria stessa, dolendosi della mancata inclusione. Con motivi aggiunti censurava anche gli atti di individuazione dei vincitori del concorso straordinario del 2020, che non avevano dato rilievo alla sua posizione di vincitrice del concorso del 2018.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama, ex art. 88 c.p.a., le motivazioni del Consiglio di Stato n. 3343 del 27.4.2022, che ha ritenuto contrario all’ordinamento interno e comunitario il diniego di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti in Bulgaria. Ribadisce il principio consolidato per cui gli Stati membri sono tenuti a riconoscere in maniera automatica i titoli di formazione relativi alla qualifica di docente, purché la durata, il livello e la qualità delle formazioni non risultino inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno (Cons. Stato n. 661/2021).
La questione centrale attiene alla nozione di professione regolamentata. Il Ministero, con la nota n. 9014 del 29.5.2018, si era limitato a valorizzare il parere del NACID, che qualificava come non regolamentata la formazione conseguita attraverso il certificato di qualifica professionale rilasciato dopo una formazione separata. Il TAR osserva che la nozione accolta dall’autorità bulgara non coincide con quella del diritto dell’Unione, richiamando la sentenza CGUE 21 settembre 2017, causa C-125/16 e la sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-298/14.
Da tali principi il collegio trae che la qualifica conseguita in Bulgaria dopo la laurea rientra nella nozione comunitaria di professione regolamentata. Il valore del titolo abilitante non dipende dalla qualificazione datagli dallo Stato di origine, ma va accertato dall’autorità nazionale mediante il confronto con lo standard formativo richiesto dalla normativa interna (Cons. Stato n. 15/2022; Cons. Stato n. 2438/2021). Il parere del NACID, nell’interpretazione datane dal MIUR, ostacola la libera circolazione dei lavoratori.
Poiché la nota ministeriale ha natura di atto normativo, destinata a trovare ripetuta applicazione nei provvedimenti di esclusione, il tribunale ne dispone la disapplicazione per contrarietà al diritto comunitario e alla normativa di recepimento, senza attendere la decisione del TAR Lazio sulla sua impugnazione. Ne segue l’annullamento dell’esclusione, della graduatoria e del decreto di approvazione, adottati senza la verifica di corrispondenza del titolo estero. Il collegio dichiara invece il difetto di giurisdizione sulle domande di inserimento in graduatoria e di immissione in ruolo, permanendo spazi di valutazione riservati all’amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza e della novità della questione.
Nota della Redazione
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