Concessioni demaniali marittime: il Comune deve rispondere sull’istanza di gara (TAR Campania n. 2679 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, il Comune è tenuto a dare riscontro espresso all’istanza del privato che aspiri all’occupazione dell’area, valutando la compatibilità della concessione con le esigenze del pubblico uso ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e dell’art. 2 legge n. 241/1990. Ove tale valutazione sia positiva, l’Amministrazione non può rilasciare direttamente il titolo, ma deve indire una procedura selettiva ad evidenza pubblica, in ossequio all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. Il silenzio serbato sull’istanza è pertanto illegittimo. L’indennizzo da ritardo mero ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 presuppone invece la tempestiva attivazione del potere sostitutivo e opera nei soli ambiti perimetrati dall’art. 28 d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune di Procida, nel luglio 2023, domanda di concessione demaniale marittima per realizzare uno stabilimento balneare su un’area denominata “Spiaggia della Lingua”, qualificata dal piano territoriale paesistico in zona verde e dal PRG in zona E2 e G4. L’intervento è prospettato anche come riqualificazione di un’arenile abbandonato e arretrato rispetto alla battigia fruibile.
L’Amministrazione non risponde. Segue una diffida alla conclusione del procedimento, anch’essa senza esito. La società agisce allora per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, per la condanna a provvedere e al pagamento dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990. Il Comune non si costituisce e la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso anche a fronte di istanze manifestamente irricevibili o infondate, con motivazione semplificata.
Nel merito, l’art. 36 cod. nav. consente la concessione “compatibilmente con le esigenze del pubblico uso”. La norma va letta in conformità al diritto eurounitario e, in particolare, all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia UE: il rilascio di concessioni per finalità turistico-ricreative è subordinato a procedure selettive ad evidenza pubblica, secondo i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 10378 del 30 novembre 2023).
Da qui la conseguenza: se non è ammesso il rilascio diretto del titolo, ciò non esonera il Comune dal rispondere. L’ente deve valutare se l’area possa essere affidata a terzi e, in caso affermativo, avviare una gara che indichi oggetto e durata della concessione, entità del canone, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. VII, nn. 10131/2024 e 4479/2024). La procedura competitiva è la regola per rendere effettivo il confronto tra le istanze e le chances concorrenziali delle nuove imprese.
Il silenzio del Comune di Procida, perdurante nonostante la diffida, è dunque illegittimo. Accolto il ricorso, il Collegio nomina Commissario ad acta il Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, o un sottoposto delegato, per concludere il procedimento entro novanta giorni su richiesta di parte.
Respinta, invece, la domanda di indennizzo da ritardo. Il Collegio distingue il rimedio risarcitorio ex art. 2-bis, comma 1, che esige prova del danno, della colpa e del nesso causale, dall’indennizzo ex comma 1-bis, che presuppone il solo superamento del termine. Quest’ultimo, però, è circoscritto dall’art. 28 d.l. n. 69/2013 ai procedimenti strumentali all’attività imprenditoriale e richiede l’attivazione del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza. Nel caso concreto tale attivazione manca. Le spese seguono la soccombenza del Comune.
Nota della Redazione
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