Fascia di rispetto autostradale e onere di impugnare il PGT (TAR Lombardia n. 162 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire fondato sull’insistenza dell’opera nella fascia di rispetto autostradale è illegittimo quando la verificazione disposta in giudizio accerta che il manufatto ricade all’esterno della fascia prevista dall’art. 26, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 495/1992 e riprodotta nello strumento urbanistico comunale. Il privato che contesti in radice la collocazione del bene nella fascia non ha l’onere di impugnare le previsioni del P.G.T. che la riproducono. L’atto endoprocedimentale è contestabile in via autonoma solo se privo di effetti lesivi; è invece sindacabile quando il ricorso investa anche il provvedimento finale che ne recepisce i contenuti. Il danno da ritardo non si presume per il solo decorso del tempo: richiede prova di elementi soggettivi e oggettivi secondo l’art. 2043 c.c.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile a destinazione produttiva sito nel Comune di Meda, comprensivo di un porticato. Per migliorarne la funzionalità ha presentato istanza di permesso di costruire volta a chiudere l’unico lato aperto del porticato con tamponatura e portone scorrevole.

Il Comune ha dapprima comunicato i motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990, ritenendo l’opera interferente con la fascia di rispetto di dieci metri prevista per lo svincolo autostradale, poi ha acquisito i pareri della concedente e della concessionaria e ha infine negato il titolo edilizio. La società ha impugnato il preavviso, la nota procedimentale e il diniego con motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse. La comunicazione di motivi ostativi e la nota comunale hanno natura endoprocedimentale e non producono lesione autonoma. La stessa ricorrente ha riconosciuto che gli atti erano stati superati dal provvedimento definitivo, sul quale si è concentrata la controversia.

Respinte le eccezioni di carenza di interesse sul ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale esclude che la ricorrente dovesse impugnare le previsioni del P.G.T. riproduttive della fascia: la prospettazione censoria è che la fascia non interessi affatto l’area del porticato. Il diniego, peraltro, si fonda sull’unica motivazione dell’incompatibilità con la fascia, senza alcun riferimento a ragioni espropriative, estranee alla vicenda.

Quanto al parere della concessionaria, la sua natura endoprocedimentale non ne impedisce il sindacato, poiché è impugnato insieme al provvedimento finale che lo recepisce per relationem. La nuova istruttoria e le modifiche progettuali impediscono di qualificarlo come atto meramente confermativo.

Nel merito, la verificazione accerta che la porzione del fabbricato dista dal confine stradale di progetto tra 11,45 e 12,39 metri, oltre la soglia di dieci. Il progetto definitivo aggiornato del 2019, elaborato dalla concedente e richiamato nei pareri, non è documento interno, ma fase evoluta della progettazione definitiva, rilevante per valutare la compatibilità dell’opera. Il diniego poggia dunque su un presupposto erroneo e su un’istruttoria inadeguata, con conseguente annullamento.

È invece respinta la domanda risarcitoria. Il danno da ritardo non è presunto, ma richiede prova di dolo o colpa, ingiustizia del danno, nesso causale e pregiudizio. La società non ha allegato né dimostrato il fermo cantiere, la svalutazione dell’immobile o le trattative interrotte, limitandosi a prospettazioni generiche. Le spese di giudizio sono compensate; quelle di verificazione poste a carico delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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