Concessioni demaniali, proroga tecnica e disapplicazione della proroga ex lege (TAR Lazio n. 357 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative devono avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica conforme all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e agli artt. 49 e 56 TFUE. Le norme nazionali che dispongono la proroga automatica ex lege delle concessioni in essere, da ultimo fino al 30 settembre 2027, sono incompatibili con il diritto dell’Unione e vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. L’amministrazione comunale che, in doverosa applicazione del diritto europeo, riconduca l’efficacia dei titoli concessori a un termine conforme non esercita un potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, con la conseguenza che non sono dovuti la comunicazione di avvio del procedimento e l’indennizzo. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se limitata al tempo strettamente necessario e se la procedura selettiva è già indetta o deliberata in tempi brevissimi.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2016 per uno stabilimento balneare a carattere stagionale. Il Comune di Terracina, dopo aver inizialmente riconosciuto l’estensione ex lege della durata fino al 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, ha successivamente ritenuto superato quel criterio alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.

Con la delibera di Giunta n. 104 del 2023 e la determina n. 2722 del 2023 il Comune ha quindi ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31 dicembre 2023 e poi, con proroga tecnica, al 31 dicembre 2024. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca e la mancata applicazione delle norme sopravvenute di proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, richiamando i numerosi precedenti conformi, anche della stessa Sezione. La questione centrale riguarda la sorte delle concessioni beneficiarie di plurime proroghe ex lege dopo le sentenze gemelle del 2021 e la conseguente disapplicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 e dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020.

Il Tribunale osserva che il diritto dell’Unione impone la gara e che, anche nell’inerzia del legislatore, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE fornisce agli enti locali tutti gli elementi per bandire le procedure. La disapplicazione investe anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine al 30 settembre 2027, come già affermato dal TAR Liguria, Sez. I, n. 183 del 2025.

La clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto non giova alla ricorrente. Il Collegio esclude che la procedura svolta dal Comune nel 2020 — avviata su istanza dei concessionari per ottenere proprio la proroga legale automatica e conclusasi con l’apposizione di un timbro sul titolo — integri una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. La sola pubblicazione dell’avviso per venti giorni all’albo non soddisfa l’esigenza del confronto competitivo, come chiarito dal Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 10132 del 2024.

Ne deriva l’inammissibilità dei motivi fondati sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, norma che presuppone un rinnovo mediante vera procedura selettiva. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il Collegio ritiene che gli atti impugnati non costituiscano esercizio di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto europeo: non erano perciò necessari la comunicazione di avvio né alcun indennizzo. La posizione di affidamento del concessionario non può trovare tutela a fronte di provvedimenti conformi alla disciplina europea.

Il Tribunale auspica infine che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, eventualmente preceduta da una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono compensate per la novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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