Mutamento d’uso di immobile condonato in zona agricola e N.T.A. comunali (TAR Marche n. 155 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione delle N.T.A. del P.R.G. che impone, per i manufatti condonati ricadenti in zona agricola, il mantenimento della destinazione d’uso condonata non viola l’art. 3 Cost. né il principio di proporzionalità, ove risponda a una specifica situazione territoriale e non precluda in via assoluta il mutamento di destinazione. L’equiparazione tra immobile legittimo ab origine e immobile condonato, sancita dall’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, attiene allo stato legittimo e alle tipologie di intervento eseguibili, non impone l’identità di regime urbanistico sotto ogni profilo. La scelta di contenere il carico urbanistico delle zone agricole costituisce finalità di piano non sindacabile nel merito, purché perseguita con strumenti non discriminatori. Il diniego di permesso di costruire fondato su tale prescrizione è legittimo quando il privato non alleghi elementi oggettivi idonei a dimostrare l’irreversibile trasformazione della zona.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un manufatto in zona agricola, presentano istanza di permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso da artigianale a residenziale, con realizzazione di due unità abitative. Il Comune invia il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando il contrasto con l’art. 19, comma 7, lett. g., delle N.T.A. del P.R.G. e con il D.M. Sanità 5 luglio 1975 per le dimensioni di un alloggio. I privati depositano osservazioni e una variante progettuale, che l’amministrazione ritiene irrituale e comunque non dirimente.

Il diniego viene impugnato insieme alla norma tecnica ritenuta ostativa, della quale si chiede l’annullamento o, in subordine, la disapplicazione. Il ricorrente sostiene che la prescrizione crei una categoria di immobili giuridicamente inesistente, in contrasto con l’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 e con gli artt. 31 e 38 legge n. 47/1985, e che discrimini irragionevolmente i manufatti condonati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce che la questione non è risolvibile sulla base di specifiche disposizioni di legge e che soluzioni elaborate per altri piani regolatori non sono automaticamente esportabili. Il vaglio investe perciò il singolo strumento urbanistico, sotto il profilo della giustificazione e della proporzionalità.

Le considerazioni del Comune sull’art. 6, comma 3, legge regionale Marche n. 13/1990 non costituiscono motivazione postuma: le N.T.A. non richiedono motivazione e l’amministrazione può illustrare in giudizio origine e ratio della prescrizione. Nel merito, il dato che gran parte dei condoni abbia riguardato immobili in zona agricola è idoneo a sorreggere la norma tecnica, che conferisce carattere generale e astratto alla disciplina e mira a evitare lo stravolgimento della pianificazione.

Il richiamo all’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 non è decisivo: i precedenti invocati riguardano le tipologie di intervento eseguibili sull’immobile condonato, profilo diverso da quello in esame. La sentenza del TAR Toscana n. 675/2014 concerne un divieto generalizzato, mentre la norma di Senigallia opera solo nelle zone agricole e persegue una finalità ivi ritenuta meritevole. La legge regionale n. 13/1990, all’art. 1, comma 3, fa salve le prescrizioni comunali più restrittive.

Quanto all’art. 3 Cost. e alla proporzionalità, il Tribunale distingue gli immobili agricoli conformi al piano da quelli legittimati dal condono con destinazioni estranee al contesto rurale. La norma censurata non è irragionevole, perché affronta un problema riguardante tutte le zone agricole. Quanto alla cristallizzazione sine die, resta praticabile la variante urbanistica puntuale, anche mediante piano attuativo, purché il proprietario dimostri con dati oggettivi l’irreversibile trasformazione della zona. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno allegato tali elementi: nel 2019 avevano anzi ottenuto un titolo per la ricostruzione di un immobile con destinazione artigianale, segno che la destinazione condonata non è divenuta incompatibile.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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