Accesso difensivo e obbligo di riscontro motivato dell’INPS sul quesito integrale (TAR Marche n. 287 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il titolare di un interesse difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 ha diritto di ottenere dall’amministrazione un riscontro formale e motivato alla propria istanza, non essendo sufficiente il richiamo per relationem a un atto mai inoltrato all’interessato. L’ostensione integrale del documento richiesto è dovuta nei limiti in cui l’istanza non sia già stata satisfattivamente riscontrata e sempre che l’oscuramento dei dati relativi a terzi risulti doveroso e non pregiudichi il soddisfacimento dell’interesse difensivo. Il giudice amministrativo, accertato il diritto, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso entro un termine determinato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva inoltrato all’INPS domanda di pensionamento anticipato, inizialmente accolta e poi negata per un asserito errore interpretativo sulla normativa di riferimento. Per apprestare la propria difesa in sede giudiziale, egli presentava istanza di accesso diretta a conoscere il provvedimento che aveva esternato un orientamento interpretativo diverso da quello delle circolari e dei messaggi richiamati, chiedendo, in caso positivo, di acquisirne copia.

L’INPS riscontrava solo parzialmente l’istanza, trasmettendo una comunicazione interna con parti oscurate. Il ricorrente adiva allora la Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che accoglieva il ricorso riconoscendo la titolarità di una posizione differenziata e di un interesse di tipo difensivo. Invitata a ottemperare, l’INPS confermava il diniego richiamando una risposta già fornita. Di qui il ricorso al TAR, con domanda di annullamento e di accertamento del diritto all’ostensione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’esame del riscontro effettivamente fornito dall’INPS. L’Amministrazione aveva comunicato, con una pec, che non era sopravvenuta alcuna diversa interpretazione della normativa applicabile e che quanto accaduto costituiva il frutto di un errore interpretativo su precedenti posizioni. Alla pec era allegata una comunicazione interna, quasi integralmente ostesa, con il solo oscuramento dei dati relativi a terzi.

Su questo punto il Collegio condivide la valutazione della Commissione per l’accesso: l’oscuramento dei dati di terzi era doveroso e non incideva sull’interesse difensivo dell’istante. Restava invece non osteso il quesito al quale la dirigente aveva dato riscontro, espressamente richiesto dal ricorrente e non soddisfatto dal parziale rilascio documentale.

Il profilo di illegittimità più netto riguarda però il secondo diniego. Nel dare ottemperanza alla decisione della Commissione, l’INPS aveva richiamato per relationem una risposta già resa, che tuttavia non era indirizzata al ricorrente bensì alla stessa Commissione, trattandosi di una memoria difensiva. Il Tribunale ravvisa qui un evidente errore motivazionale: l’Amministrazione ha posto a fondamento del proprio diniego un atto mai inoltrato all’interessato, così eludendo l’obbligo di un riscontro formale e motivato.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti in cui il diritto all’accesso era già stato riconosciuto dalla Commissione e in cui l’istanza non risultava già satisfattivamente riscontrata. Sussiste il diritto del ricorrente di ottenere copia integrale del quesito cui la dirigente ha risposto, in relazione al proprio interesse difensivo, e quello di ricevere un riscontro formale e motivato alle proprie richieste.

Ne consegue l’ordine all’INPS di consentire l’accesso nei sensi precisati entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’accoglimento parziale e le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *