Revoca licenza fiscale per inoperatività e violazioni IVA non definitive (TAR Lombardia n. 255 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza fiscale di esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici può fondarsi su un avviso di accertamento in materia di IVA non ancora definitivo, poiché l’art. 25, comma 6-bis, del d. lgs. n. 504/1995 richiede solo che siano state contestate sanzioni amministrative per violazioni gravi e ripetute nell’ultimo quinquennio, e non una condanna definitiva. Parimenti legittima è la revoca disposta ai sensi dell’art. 1, comma 1078, della legge n. 178/2020 per inoperatività del deposito protratta per oltre sei mesi, quando la licenza comprenda in misura preponderante prodotti energetici diversi dal GPL e le cause di forza maggiore addotte siano riscontrate inconsistenti. Le vicende penali non definite e i gravi indizi di inaffidabilità dei soggetti apicali possono concorrere, ad colorandum, alla valutazione discrezionale di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, senza necessità di sentenze irrevocabili di condanna.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver acquisito il ramo d’azienda di un’impresa in procedura concorsuale, otteneva dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli la voltura della licenza fiscale per l’esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici in regime di accisa assolta. Restava invece respinta la voltura dell’autorizzazione ad operare come destinatario registrato, con provvedimento confermato in primo e in secondo grado.
Con provvedimento del 1 marzo 2022 l’Agenzia disponeva la revoca della licenza, fondandola su tre autonome ragioni: gravi e ripetute violazioni in materia di IVA accertate con avviso dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021; gravi indizi di inaffidabilità legati alle vicende penali del legale rappresentante e di un project manager; inoperatività ultrasemestrale del deposito. La società impugnava l’atto chiedendone la nullità o l’annullamento, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anziché tutto dichiarato ammissibile l’intervento ad adiuvandum, escludendo però che esso integrasse gli estremi dell’intervento autonomo e riconoscendovi un interesse solo di fatto all’annullamento.
Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura di conflitto di interessi del dirigente, richiamando la propria sentenza inter partes n. 475/2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 11238/2023. La mera proposizione di una domanda risarcitoria personale ex art. 28 Cost. non configura automaticamente il conflitto ex art. 6-bis della legge n. 241/1990, occorrendo ulteriori circostanze obiettive; diversamente si paralizzerebbe l’azione amministrativa.
Quanto alle violazioni IVA, il Collegio ha ritenuto che l’avviso di accertamento del 18 ottobre 2021 integri di per sé la causa di revoca prevista dall’art. 25, comma 6-bis, del d. lgs. n. 504/1995, in relazione alle situazioni dell’art. 23, comma 6. La pendenza del giudizio tributario e la querela di falso sul verbale di contestazione non paralizzano i poteri di vigilanza: i verbali non annullati costituiscono piena prova degli illeciti contestati. Questo capo di motivazione è già sufficiente a sorreggere la legittimità dell’intero provvedimento.
Anche la censura sull’inoperatività ultrasemestrale è stata disattesa. La norma dell’art. 1, comma 1078, della legge n. 178/2020 trova applicazione perché la licenza riguarda in misura preponderante prodotti energetici diversi dal GPL; l’esclusione dei depositi di GPL non assume rilievo dirimente. Le cause di forza maggiore addotte sono state escluse sul richiamo alla sentenza n. 475/2022.
Infine, il Collegio ha qualificato le ipotesi dell’art. 25, comma 6-bis, come decadenza ancorata a presupposti vincolati, ferma restando la revoca discrezionale ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. I precedenti penali e l’indagine pendente sui soggetti apicali operano come elementi ulteriori ad colorandum, non essendo richieste condanne definitive. Il ricorso è stato respinto, con rifusione delle spese anche a carico dell’interveniente.
Nota della Redazione
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