Mantenimento annuale dei manufatti balneari e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 312 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita ex lege i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, in vigenza del titolo e con corresponsione del canone, anche nel periodo di sospensione stagionale e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. L’esercizio di tale facoltà non richiede l’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione: diversamente la norma sarebbe priva di contenuto dispositivo. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio non impedisce il mantenimento annuale. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione riguarda i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza, non quelli i cui effetti siano stati sospesi dal giudice amministrativo. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in forza di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto nel 2008, quale rinnovo di una precedente concessione. Il titolo edilizio che assiste le strutture – un permesso di costruire del 2007 – contiene una clausola di stagionalità.

Con ordinanza dirigenziale del 7.2.2024 il Comune ha ingiunto la rimozione delle strutture balneari presenti sull’area demaniale in concessione, entro venti giorni dalla ricezione della diffida. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda e sospeso l’efficacia dell’ordinanza di sgombero. Nelle more del giudizio è intervenuta la novella legislativa che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 3 della legge n. 118/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la portata della nuova disposizione, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche durante il periodo di sospensione stagionale dell’attività, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive.

Dalla lettera e dalla ratio della norma il Tribunale deduce che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture proprio nel caso in cui l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. La facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso da parte dell’Amministrazione: ove si ritenesse il contrario, la previsione si limiterebbe a confermare un potere già attribuito dagli ordinamenti vigenti e resterebbe priva di reale contenuto dispositivo.

La Corte affronta poi la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Nella specie l’ingiunzione comunale era stata sospesa dal TAR con provvedimento cautelare anteriore alla novella, sicché l’atto non può aver prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo del comma 3-bis.

Il Collegio precisa che la salvezza non può che riguardare i provvedimenti già adottati ed eseguiti, o quelli rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. In caso contrario si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di una ingiunzione allo smontaggio e coloro che, pur versando nella medesima situazione di fatto e di diritto, per eventi occasionali e contingenti non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo.

Allo stato, dunque, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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