Risarcimento per ritardata assunzione: colpa presunta e CTU sul quantum (TAR Molise n. 32 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile della P.A. per illegittimo esercizio della funzione, l’ingiustizia del danno non è in re ipsa: il giudice deve accertare in ordine successivo l’evento dannoso, la sua qualificazione come ingiusto, il nesso causale e l’imputabilità soggettiva. L’illegittimità dell’atto amministrativo costituisce indice presuntivo della colpa, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare l’errore scusabile. Nel caso di ritardata costituzione del rapporto di impiego per illegittima esclusione dalla procedura, il danno patrimoniale non coincide con le retribuzioni non percepite, ma va liquidato equitativamente, detratto l’aliunde perceptum, ed è esclusa la voce da perdita di chance curriculare ove manchi la prova della concreta occasione perduta. Il danno non patrimoniale è risarcibile, con liquidazione equitativa, se allegato e provato anche per presunzioni.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso per titoli per due posti di biologo collaboratore presso l’Ospedale civile di Campobasso, indetto con delibera regionale, dichiarando lo stato di invalida civile e allegando la relativa certificazione. Collocatasi al 28° posto tra gli idonei non vincitori, chiedeva alla Regione di essere comunque assunta in forza dell’art. 12 della legge n. 482/1968. L’istanza veniva respinta con nota-provvedimento del 1994, sul presupposto che i posti non rientrassero nell’ambito della legge.

Il ricorso proposto avverso la nota e la delibera di approvazione della graduatoria veniva dichiarato inammissibile in primo grado; il Cons. Stato n. 3681 del 14 giugno 2018 accoglieva l’appello, annullava gli atti e riconosceva il diritto della ricorrente alla riserva di un posto in graduatoria. Nel frattempo la ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili e poi attività a tempo indeterminato presso altri enti, fino al trasferimento all’Agenzia delle Dogane. Assunta dall’A.S.Re.M. solo nel 2019-2020, proponeva ricorso per il risarcimento del danno da ritardo, dopo che il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la legittimazione passiva. Dagli atti e dalle produzioni documentali emerge che l’illegittimità degli atti impugnati e il ritardo nell’attribuzione del bene della vita sono ascrivibili integralmente alla Regione Molise, che ha gestito il concorso, approvato la graduatoria e adottato il diniego. In accoglimento dell’eccezione, l’A.S.Re.M. è estromessa dal giudizio.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza civile sull’art. 2043 cod. civ. e verifica la sussistenza degli elementi costitutivi. Il danno ingiusto discende dalle conseguenze del notevole ritardo nell’assunzione, causalmente ricondotte agli atti annullati. Quanto alla colpa, richiamato l’orientamento secondo cui la violazione di una regola chiara e cogente integra l’elemento psicologico, il Collegio ritiene che l’illegittimità acclarata faccia sorgere un’idonea presunzione, non avendo la Regione neppure tentato di dimostrare l’errore scusabile. Sussiste anche il nesso causale.

Quanto al danno patrimoniale, il Collegio esclude che coincida con l’integrale corresponsione delle retribuzioni, di natura sinallagmatica. Adotta il criterio equitativo, assumendo come base il trattamento stipendiale netto non goduto, comprensivo delle indennità automatiche e, per quelle variabili, nel minimo. Applica un abbattimento tra il 50% e il 60%, ai sensi dell’art. 1226 c.c., e detrae l’aliunde receptum, con onere documentale a carico della ricorrente. Aggiunge rivalutazione e interessi legali dal 1° giugno 1994, secondo la natura di debito di valore.

Per la posizione previdenziale, pur esclusa la costituzione della stessa in forma specifica, il Collegio ammette la valorizzazione per equivalente del pregiudizio su TFR e pensione. Accoglie il danno non patrimoniale, provato per presunzioni e non contestato, e respinge invece la domanda da perdita di chance curriculare, mancando la prova della concreta occasione perduta. Dispone CTU ex art. 67 cod. proc. amm. per la quantificazione e rinvia la liquidazione, e le spese, alla sentenza definitiva.

Nota della Redazione

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