Concessioni demaniali turistiche, illegittima la proroga automatica al 2033 (TAR Lazio n. 326 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 31.12.2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 145/2018: tale disciplina è disapplicabile per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La pubblicazione dell’avviso contenente le istanze di estensione ex lege, finalizzata solo a consentire osservazioni dei terzi, non integra una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Ne consegue che il Comune, preso atto delle sentenze dell’Adunanza Plenaria, può legittimamente ricondurre l’efficacia dei titoli a un termine conforme al diritto unionale, mediante atto di doverosa applicazione del diritto europeo e non di autotutela. Resta escluso l’indennizzo, non vertendosi in ipotesi di revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, rilasciata nel 2014 sul litorale del Comune di Terracina. A seguito dell’istanza di estensione presentata ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 145/2018, l’ente aveva apposto sul titolo la dicitura di validità fino al 31.12.2033, nell’ambito di una ricognizione generalizzata delle domande pubblicate all’albo.
Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del 2021, il Comune ha superato quel precedente indirizzo e, con la deliberazione di Giunta n. 104 del 2023 e la successiva determina n. 2722, ha disposto la proroga tecnica delle concessioni in essere fino al 31.12.2024. Il concessionario ha impugnato quegli atti, lamentando la riduzione della durata del proprio titolo, la violazione dell’affidamento, il difetto di motivazione e la mancata corresponsione di indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, richiamando i numerosi precedenti conformi. Il punto di partenza è la disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica: il diritto dell’Unione impone che rilascio e rinnovo delle concessioni avvengano all’esito di evidenza pubblica. Le disposizioni in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE non sono applicabili né dai giudici né dall’amministrazione.
La difesa del ricorrente si fondava sull’idea che la procedura comunale del 2020 avesse comunque garantito un confronto concorrenziale. Il Tribunale esclude però che la pubblicazione dell’avviso per venti giorni, recante le sole sigle e località delle concessioni, possa valere come procedura selettiva. Quell’avviso serviva solo a consentire osservazioni ai terzi, non conteneva alcun invito a presentare istanze concorrenti e non assicurava la pubblicità adeguata a operatori anche esteri. Le istanze, del resto, invocavano espressamente la proroga legale automatica e il Comune l’aveva accordata mediante semplice apposizione del timbro sul titolo.
Da qui l’inammissibilità delle censure costruite sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022: quella norma presuppone un rinnovo ottenuto mediante vera selezione, ipotesi estranea alla fattispecie. Il Collegio ribadisce inoltre che gli atti impugnati non costituiscono esercizio del potere di autotutela, ma doverosa attuazione del diritto unionale, con la conseguenza che non erano necessari né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. Nessuna tutela può riconoscersi all’affidamento del concessionario a fronte di provvedimenti conformi alla disciplina europea.
Il Tribunale precisa infine che l’estensione al 2027 introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024 è anch’essa disapplicabile e non giova al ricorrente, non ricorrendo il presupposto della gara già deliberata. La reiezione non esime l’amministrazione dall’indire sollecitamente la gara, eventualmente con una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Nota della Redazione
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