Concessioni demaniali marittime, proroga comunale inefficace e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 555 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni legislative nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. La disapplicazione colpisce anche la proroga prevista dall’art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118, anche in combinato disposto con l’art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022. Superato il termine del 31 dicembre 2023, la concessione demaniale ha cessato di avere efficacia e la proroga disposta in via amministrativa dal Comune è tamquam non esset. Ne deriva che l’annullamento della diffida a demolire e del provvedimento di decadenza non arreca alcuna utilità al concessionario, con conseguente improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un complesso alberghiero e un lido balneare su area demaniale marittima in forza di una concessione demaniale rilasciata nel 2016 e prorogata sino al 31 dicembre 2033, con uso limitato al periodo stagionale dall’1 giugno al 30 settembre di ogni anno. A seguito di sopralluoghi, la Guardia Costiera e l’ufficio tecnico comunale accertavano l’occupazione dell’area oltre il periodo autorizzato mediante opere non rimovibili, tra cui una piscina interrata e manufatti accessori.

Il Comune avviava il procedimento di decadenza, diffidava la società a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi e, successivamente, dichiarava la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 del Codice della navigazione. La società impugnava la diffida e la nota della Guardia Costiera, poi anche la determinazione di decadenza con motivi aggiunti, contestando l’assenza di autonoma verifica comunale e la genericità dell’ingiunzione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e, nel corso del giudizio, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la proroga delle concessioni disposta con delibera di Giunta del 29 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare dell’interesse alla decisione, ritenendola assorbente rispetto ai motivi di illegittimità degli atti impugnati. Richiamata l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, il TAR ribadisce che le proroghe legislative automatiche delle concessioni demaniali turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e vanno disapplicate.

La disapplicazione si estende alla proroga introdotta dall’art. 3 l. n. 118/2022, anche in combinato disposto con l’art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022. Il Collegio sottolinea come, superato il termine del 31 dicembre 2023 fissato dalle citate pronunce dell’Adunanza Plenaria, anche la concessione vantata dalla ricorrente abbia cessato di avere efficacia.

Non assume rilievo contrario la proroga sino al 31 dicembre 2024 disposta dal Comune con delibera di Giunta ai sensi del citato art. 3 l. n. 118/2022: si tratta di atto tamquam non esset, in linea con quanto affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 11200 del 2023 e da questa stessa Sezione nella sentenza n. 114 del 2024. La disapplicazione delle norme di proroga opera, dunque, tanto sul piano legislativo quanto su quello amministrativo.

Da ciò deriva che l’eventuale annullamento della diffida a demolire e della decadenza non arrecherebbe alcuna utilità concreta alla società, la quale non vanta alcun diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio e deve comunque lasciare libera l’area, obbligo peraltro espressamente previsto nell’atto di concessione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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