Condizioni dell’azione e vicinitas: la prova documentale radica la legittimazione (Cons. Stato n. 3338 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi impugnatori di titoli edilizi e di installazioni per telecomunicazioni, la legittimazione ad agire deriva dalla vicinitas, intesa come stabile collegamento tra il ricorrente e l’area su cui sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto. Tale collegamento può essere provato con relazione tecnica corredata da visure catastali, estratto di mappa e documentazione fotografica. L’interesse al ricorso richiede la sola prospettazione non implausibile del possibile pregiudizio per l’ambiente, la salute o il valore dell’immobile, restando la verifica della sua consistenza una valutazione di merito. La dichiarazione di inammissibilità fondata sull’erronea esclusione della legittimazione o dell’interesse integra nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, c.p.a., con rimessione della causa al primo giudice.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e residenti di immobili in località posta alle porte di Siena, hanno impugnato davanti al TAR Toscana la nota con cui il Comune aveva preso atto della formazione del silenzio assenso su un’istanza di installazione di un traliccio per telecomunicazioni di circa cinquanta metri, destinato a sostituirne uno preesistente.
Il TAR, dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio, ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti per carenza di legittimazione e di interesse, sul rilievo che le visure catastali e le fotografie non dimostravano il collegamento con l’area dell’intervento né il pregiudizio. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, deducendo il travisamento dei fatti e l’omessa pronuncia sui motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata riproposizione dei motivi ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Gli appellanti, oltre alle epigrafi, hanno tratteggiato in parentesi il punto essenziale di ciascuna censura. La regola dell’espressa riproposizione va coniugata con il principio di effettività della tutela: il giudice deve preferire l’interpretazione che consenta la pronuncia sul bene della vita, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2025.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La vicinitas risulta provata dalla relazione tecnica allegata in primo grado, contenente visure catastali, estratto di mappa e corredo fotografico, che collocano un rilevante numero di immobili nella zona dell’intervento. La notevole dimensione dell’antenna conferma lo stabile collegamento richiesto.
Quanto all’interesse al ricorso, la Sezione richiama il proprio orientamento (Cons. Stato n. 3573 del 2024; n. 11203 del 2023): è sufficiente la prospettazione non implausibile del possibile impatto nocivo dell’impianto. L’accertamento della nocività effettiva e della congruità della prova appartiene al merito, non alla verifica delle condizioni dell’azione. L’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 impone di accertare distintamente legittimazione e interesse, senza ritenerli automaticamente sussistenti l’uno per effetto dell’altro.
Rilevato dunque l’errore del TAR nell’escludere le condizioni soggettive dell’azione, il Collegio applica l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024: la sentenza che dichiari inammissibile il ricorso errando palesemente sull’esclusione della legittimazione o dell’interesse rientra tra i motivi di nullità dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Ne consegue l’accoglimento dell’appello, la declaratoria di nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.
L’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla controinteressata resta assorbita, dovendo essere delibata in sede di rinvio. Le spese del doppio grado sono compensate, con sopravvenuta carenza di interesse sulla doglianza relativa alla loro liquidazione nel giudizio avverso il silenzio.
Nota della Redazione
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