Il diniego di sanatoria resiste alla prova di resistenza e resta legittimo (Cons. Stato n. 24 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di sanatoria edilizia non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione né rende improcedibile il ricorso avverso lo stesso, comportando la mera sospensione dell’esecutività fino alla definizione della domanda. Il diniego di sanatoria fondato sulla violazione dell’indice di distanza dal confine è atto vincolato, con la conseguenza che l’eventuale vizio del contraddittorio procedimentale non ne determina l’annullamento ove non superi la prova di resistenza ex art. 21-octies l. n. 241/1990. La natura ripristinatoria e non sanzionatoria dell’ordine di demolizione esclude il contrasto con l’art. 6 CEDU e con il principio di proporzionalità. La tutela della proprietà non è invocabile per l’opera abusiva non sanata né sanabile.

Il Fatto

Il Comune di Pagani ha ingiunto la demolizione di un manufatto in legno di 59,80 mq, realizzato sine titolo in aderenza a un fabbricato preesistente, e ha poi negato la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per carenze documentali e per il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine libero.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La proprietaria ha proposto appello con sei motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione delle garanzie procedimentali, carenza del carattere pertinenziale del manufatto e illegittimità del diniego di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Quanto al primo motivo, il TAR ha esaminato tutti i profili e la mancata declaratoria di improcedibilità non integra un vizio di legittimità, attenendo a una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. La domanda di sanatoria sospende l’esecutività dell’ordine, ma non lo travolge: il principio è ribadito sulla scorta di un orientamento consolidato. Una volta negata la sanatoria, il privato è tenuto a ottemperare.

La Corte esclude la violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU. Il richiamo alla tutela della proprietà non è conferente rispetto a un abuso non sanato né sanabile; l’acquisizione al patrimonio comunale è conseguenza naturale dell’illecito edilizio e la finalità della demolizione non è sanzionatoria, ma di conformità alla normativa (sent. 12 settembre 2024, Longo c. Italia; sent. 8 novembre 2005, Saliba c. Malta). Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

Sul contraddittorio procedimentale, la Corte chiarisce che l’art. 21-octies l. n. 241/1990 non elimina la garanzia, ma osta all’annullamento quando il vizio non supera la prova di resistenza. Il diniego è atto vincolato per il mancato rispetto della distanza urbanistica, profilo non specificamente contestato. Il richiamo all’art. 41 CDFUE è inconferente, poiché il governo del territorio non rientra nel diritto dell’Unione. La funzione ripristinatoria esclude la natura sanzionatoria e il contrasto con l’art. 7 CEDU.

Il carattere pertinenziale è escluso in senso restrittivo: il manufatto, pur aderente all’abitazione, ha autonomia funzionale e costruttiva e integra nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con incremento del carico urbanistico. La possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva attiene alla fase esecutiva e non vizia l’ingiunzione. La violazione della distanza di cinque metri è di per sé sufficiente a escludere la doppia conformità. Le censure riproposte sono inammissibili ex art. 101 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *