Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sicilia n. 1234 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e il rispetto delle formalità di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice, accoglie il ricorso se la resistente non alleghi l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito. L’Amministrazione va condannata all’adempimento entro il termine stabilito, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in via analogica, secondo i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 919/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Il ricorrente ha domandato anche la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza dedurre l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti estintivi del credito. La causa è stata trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza. La verifica preliminare ha riguardato l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo e la sua idoneità a fondare l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
Il Tribunale ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice. Su queste basi il ricorso è stato ritenuto documentalmente fondato.
Di converso, l’Amministrazione resistente, pur costituitasi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito del ricorrente. L’assenza di contestazione sul punto ha quindi confermato l’attualità dell’obbligo di adempimento.
Il collegio ha pertanto condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero, e dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico della resistente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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