Obbligo del militare di comunicare le denunce alla scala gerarchica (Cons. Stato n. 5225 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di dare sollecita comunicazione al proprio comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, dovendosi intendere comprese le denunce presentate per fatti attinenti al rapporto d’ufficio e alla scala gerarchica. La norma è posta a tutela dell’Amministrazione militare, non del dipendente, e non comprime il diritto di difesa, poiché al militare non è precluso sporgere denuncia all’autorità giudiziaria. La tutela del whistleblowing di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, ora sostituito dal d.lgs. n. 24/2023, non si estende alla segnalazione motivata da interesse personale o volta a contestare il rapporto di lavoro con i superiori. Ne consegue la legittimità della sanzione disciplinare per l’omessa comunicazione e l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale e del rinvio pregiudiziale.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una Stazione, presentava due denunce presso la Questura locale, rispettivamente il 14 agosto 2017 e il 7 settembre 2017, nei confronti del comandante e di un addetto alla propria Stazione, per fatti attinenti al servizio. Ometteva di informare l’Amministrazione di appartenenza, che apprendeva l’iniziativa incidentalmente e con grave ritardo.
Il Comandante di Compagnia irrogava la sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna, per violazione degli artt. 717 e 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, in combinato disposto con l’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso gerarchico era respinto. Il TAR Molise respingeva il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. Il militare proponeva appello, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, osserva che l’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010 riguarda tutte le comunicazioni di eventi con riflessi sul servizio e tutela l’Amministrazione militare rispetto a fatti potenzialmente pregiudizievoli noti al militare. Le denunce attengono a fatti di servizio e sono state presentate nei confronti di altri militari per condotte riconducibili ad adempimenti istituzionali, con indicazione del proprio ruolo e della propria appartenenza all’Arma: ciò fa risalire il contenuto della denuncia al rapporto di servizio e gerarchico.
Quanto all’art. 1466 del d.lgs. n. 66/2010, la Corte rileva che il procedimento non ha compresso alcun diritto: il militare ha potuto presentare liberamente le denunce, e ciò che gli è contestato è l’omessa sollecita comunicazione al Comando. Il comportamento denota sfiducia nella scala gerarchica e integra la violazione dell’art. 717 sul senso di responsabilità. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 2018 è dichiarato non pertinente, trattandosi di conflitto di attribuzioni estraneo alla materia.
Sul secondo motivo, dedicate le censure al whistleblowing, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001: manca ogni abuso del segnalato o finalità di vantaggio personale, e i procedimenti penali sono stati archiviati. La delazione è protetta solo se attiene a profili di reato dell’interesse dell’integrità della P.A.; nella specie il militare ha agito per interesse personale, denunciando circostanze relative alla gestione del proprio rapporto di lavoro. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 28 del 2020, Cons. Stato, Sez. II, n. 4912 del 2023 e Cass. civ., Sez. lav., n. 1880 del 2025.
Il terzo motivo è respinto: la valutazione sulla gravità e misura della sanzione ha natura ampiamente discrezionale, la doglianza è generica e la sanzione congrua e motivata, anche in considerazione della recidiva. Non risulta che i firmatari dei provvedimenti fossero tra i denunciati.
L’eccezione di legittimità costituzionale è disattesa per difetto di rilevanza, non applicandosi ratione materiae la disciplina sulle segnalazioni. La questione pregiudiziale è parimenti irrilevante, appuntandosi su norme interne e su circostanze di fatto: il Collegio richiama i criteri Cilfit e le sentenze Corte di giustizia C-561/2019 e C-495/2023. Le censure CEDU sono infine rigettate.
Nota della Redazione
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