Nessuna elusione del giudicato con proroga concessioni secondo legge concorrenza (TAR Sicilia n. 1851 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è inammissibile quando il nuovo provvedimento dell’amministrazione non riproduce la regola di condotta già caducata dal giudicato, ma si fonda su una fonte normativa autonoma e sopravvenuta. La proroga delle concessioni di suolo pubblico disposta sino al 31 dicembre 2025 in applicazione dell’art. 11 della legge n. 214/2023 non integra elusione del giudicato che abbia soltanto escluso l’applicabilità della direttiva Bolkestein al rapporto concessorio. L’espressione di richiamo alla direttiva contenuta nella delibera, priva di portata precettiva autonoma, va letta in senso meramente descrittivo del quadro della concorrenza. La valutazione sulla legittimità della proroga appartiene alla diversa domanda impugnatoria, da esaminare nella sede di merito.
Il Fatto
I ricorrenti sono titolari di concessioni di suolo pubblico per chioschi di bibite nel Comune di Catania. Con due sentenze del 26 luglio 2024 il TAR aveva accolto i loro ricorsi avverso la delibera comunale che, in nome della direttiva Bolkestein, puntava a revocare i titoli per indire gare pubbliche. In quella sede il Tribunale aveva escluso il requisito della scarsità della risorsa e quello dell’interesse transfrontaliero. Con successiva delibera di Giunta, il Comune ha invece fissato al 31 dicembre 2025 la scadenza delle concessioni in essere, richiamando il decreto concorrenza emanato nel dicembre 2024. I concessionari hanno allora proposto ricorso per l’esecuzione delle due sentenze, chiedendo la declaratoria di nullità della nuova delibera e, in subordine, il suo annullamento, deducendo la violazione del giudicato e il contrasto con la libertà di iniziativa economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla domanda di ottemperanza, trattenendo la causa in decisione sul punto. Ricostruisce anzitutto la portata precettiva delle sentenze del 2024: esse affermarono l’inapplicabilità della direttiva Bolkestein alla fattispecie, per difetto dei presupposti, ma non imposero all’amministrazione un facere specifico in ordine alla durata dei titoli.
La delibera impugnata richiama la proposta di Giunta che giustifica la proroga “nelle more dell’emanazione dei relativi decreti attuativi” e dell’attivazione delle procedure a evidenza pubblica. Il TAR qualifica il decreto concorrenza come legge n. 193/2024, che integra i precedenti interventi in materia, tra cui la legge n. 214/2023, le cui disposizioni restano in vigore se non espressamente o tacitamente abrogate.
Su questa base il Tribunale esclude la violazione del giudicato: il Comune non ha riprodotto la regola già caducata, ma ha dato attuazione, “legittimamente o meno”, alla disciplina delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza. Il richiamo alla direttiva contenuto nella delibera è usato, secondo il Collegio, “in senso lato e in modo sostanzialmente improprio”, come generico riferimento alle nuove discipline della concorrenza, di cui la Bolkestein costituisce solo un segmento.
La conferma discende dal fatto che l’amministrazione ha applicato l’art. 11 della legge n. 214/2023, previsione che non deriva dalla direttiva 2006/123/CE né dal d.lgs. n. 59/2010, ma dalla generale disciplina annuale per la concorrenza. La pretesa dei ricorrenti di ottenere la proroga sino al 2032 e i rilievi sull’assenza delle linee guida ministeriali attengono al merito della legittimità della proroga, da vagliare nella sede impugnatoria, per la quale è fissata la pubblica udienza del 6 novembre 2025. La domanda di ottemperanza è pertanto respinta, con regolamento delle spese rinviato alla decisione definitiva.
Nota della Redazione
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