Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 185 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo idoneo alla proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, ordina il pagamento nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La nomina del commissario, proprio perché destinata a fronteggiare l’eventuale inerzia, esclude di regola la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, l’A.S.RE.M., quale ente preposto alla gestione liquidatoria di una disciolta ASL, è stata condannata alla rideterminazione del fondo di risultato in favore di alcuni dirigenti medici del S.S.N., secondo le previsioni del CCNL di comparto richiamate. L’appello proposto dall’ente è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello e il ricorso in Cassazione è stato infine rigettato.
Non avendo l’amministrazione corrisposto quanto dovuto, gli interessati hanno agito in via monitoria dinanzi al Tribunale di Larino, ottenendo un decreto ingiuntivo per i rispettivi importi, oltre interessi e spese. Il decreto è stato corretto quanto a un errore materiale, poi dichiarato esecutivo e notificato all’ente, che non ha comunque pagato né si è costituito nel successivo giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Rileva la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, accertata con il provvedimento di esecutorietà, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionale riferibile al Direttore Generale dell’A.S.RE.M. nella qualità di Commissario liquidatore.
Il passaggio centrale riguarda la natura del titolo. La giurisprudenza amministrativa, osserva il TAR, riconosce al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. valore di cosa giudicata ai fini del ricorso in ottemperanza. Esso rientra dunque nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato: l’amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’integrale adempimento. Accertato l’obbligo del Commissario liquidatore, il Tribunale gli ordina di provvedere al pagamento in favore di ciascun ricorrente degli importi indicati nel titolo, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il pagamento deve avvenire nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistere dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora, ratione muneris e senza compenso, il commissario ad acta nella persona del Direttore del Dipartimento Amministrativo — Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità, che dovrà attivarsi dietro istanza di parte nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per riconoscere un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della nomina del commissario. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione, su apposita nuova istanza, nel caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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