Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 295 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra di per sé l’inottemperanza, senza necessità di ulteriore diffida. L’amministrazione che, ritualmente costituita, non contesti l’an e il quantum del credito né documenti pagamenti, anche parziali, non può sottrarsi all’esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo assegna pertanto un termine per l’integrale adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, nei limiti dei vincoli di legge. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, che non aveva eseguito alcun pagamento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di erogazione della carta docente per l’importo di euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento dei crediti derivanti da sentenze di condanna a carico delle amministrazioni pubbliche. La sentenza era ritualmente notificata e definitiva, sicché il termine era ampiamente spirato.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che il Ministero non ha corrisposto nulla, neppure in parte. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha contestato l’an né il quantum del credito e non ha fornito alcuna indicazione sullo stato della procedura. Il Collegio ne ha tratto il carattere non contestato del credito e la conseguente fondatezza del ricorso.

Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Ha inoltre previsto il meccanismo di esecuzione coattiva: per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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