Vani tecnici in sopraelevazione e interesse del vicino a ricorrere (TAR Sicilia n. 1852 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vicino confinante che impugni il titolo edilizio deve dedurre e comprovare, a fronte delle contestazioni, il pregiudizio effettivo derivante dall’intervento e la titolarità di una posizione giuridica sostanziale lesa. La sola vicinitas non fonda l’interesse a ricorrere, né la partecipazione al procedimento con osservazioni qualifica il privato come controinteressato in senso tecnico. I vani tecnici, in quanto non generatori di carico urbanistico, non incidono sul calcolo dell’altezza massima dell’edificio e, entro i limiti dimensionali del regolamento edilizio, la loro realizzazione è libera. Il permesso di costruire ha natura tendenzialmente vincolata, con conseguente superfluità della partecipazione procedimentale e irrilevanza dei vizi formali ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di abitazioni confinanti con un immobile in costruzione, rilevavano l’installazione sul tetto di supporti destinati alla realizzazione di due locali tecnici in sopraelevazione, oggetto di un permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune. Avevano spiegato osservazioni nel procedimento, lamentando la riduzione di aria, luce e visuale, e avevano chiesto l’accesso agli atti, rimasto inizialmente senza riscontro.
Proponevano ricorso per l’annullamento del permesso in variante e dell’autorizzazione paesaggistica, unitamente a domanda di accesso ex art. 116 c.p.a.; sulle difese delle amministrazioni e della società controinteressata, articolavano poi motivi aggiunti. La domanda di accesso veniva definita con cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione, chiarendo che essa deriva dalla qualità attuale di titolari di un diritto reale o personale sull’immobile, non dalla coincidenza con i titolari della originaria concessione. Rigetta anche l’irricevibilità, poiché la controinteressata non prova la conoscenza anteriore degli allegati.
Sull’interesse a ricorrere richiama l’Adunanza Plenaria n. 22/21: occorre comprovare il pregiudizio concreto. Nel caso, la partecipazione procedimentale non qualifica i ricorrenti come controinteressati; tuttavia la dedotta riduzione di aria, luce e visuale, comprovata dalla consulenza tecnica, è sufficiente in relazione alle censure sulle altezze. È invece innegabile il difetto di interesse sulle censure relative all’asseverazione igienico-sanitaria, dichiarate inammissibili.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 35 del Regolamento edilizio comunale consente i vani tecnici entro il 20% della superficie coperta e l’altezza di 2,20 mt; la loro peculiare funzione li esclude dal computo delle altezze complessive. L’eventuale superamento, anche a volerlo prendere per vero, costituirebbe irregolarità minima. La predisposizione di finestre o impianti non integra un’attuale violazione fino a che non sia provato un uso abitativo non conforme.
Quanto all’autorizzazione paesaggistica, è adeguata la riproposizione della relazione originaria, essendo identico il contesto paesaggistico e non rilevando l’impatto sugli immobili circostanti. Irrilevante è che gli elaborati siano stati presentati dal direttore dei lavori. Sulle osservazioni, la natura vincolata del permesso rende superfluo il loro esame, giusta l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato n. 8943 del 2022. Il ricorso è dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.