Conciliazione TICO ed opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere grava sul creditore opposto (Cass. civ. Sez. 3 n. 22276 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di fornitura di energia elettrica e gas, la procedura di conciliazione disciplinata dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) costituisce condizione di procedibilità solo per il cliente o utente finale che intenda agire in giudizio, non anche per l’operatore o gestore che introduce un’azione di pagamento. Tuttavia, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposizione ha natura di giudizio di cognizione piena e l’onere di attivare la mediazione, ove obbligatoria ratione temporis, grava sul creditore opposto, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 19596/2020.
Il Fatto
L’esercente di un servizio di fornitura di energia elettrica otteneva un decreto ingiungente nei confronti di una cliente, titolare di una struttura alberghiera, per il pagamento dei consumi maturati nel periodo 2017-2018. L’utente proponeva opposizione, deducendo la violazione dell’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), legge n. 481/1995 e del TICO, quale condizione di procedibilità dell’azione, nonché contestando la correttezza della misurazione dei consumi.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo che la mancata conciliazione potesse costituire condizione di procedibilità per l’azione promossa dal fornitore. L’utente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, lamentando la mancata declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento per l’omesso tentativo di conciliazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina la portata dell’art. 2, comma 24, lettera b), legge n. 481/1995 e del TICO, che subordinano la proposizione della domanda giudiziale all’esperimento del tentativo di conciliazione. L’analisi testuale e sistematica delle disposizioni, in particolare degli artt. 3, 7 e 8 del TICO, evidenzia che l’obbligo di attivare la procedura conciliativa grava esclusivamente sul cliente o utente finale che intenda proporre una controversia nei confronti dell’operatore o gestore, e non su quest’ultimo quando agisce per il pagamento del corrispettivo del servizio reso.
La Corte ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato che la previsione di procedure obbligatorie di conciliazione deve essere bilanciata con l’interesse all’accesso alla tutela giurisdizionale, configurandosi l’eventuale mancato esperimento come causa di improcedibilità e non di improponibilità della domanda. In tale prospettiva, i precedenti citati, tra cui Cass. n. 8241/2020, Cass. n. 1498/2025 e Cass. n. 34910/2025, confermano che il TICO non pone a carico dell’operatore l’obbligo di iniziativa conciliativa.
Tuttavia, la Suprema Corte chiarisce che tale principio opera quando l’esercente introduce un giudizio di cognizione ordinaria. Diversa è l’ipotesi in cui il fornitore scelga di agire mediante decreto ingiuntivo e il cliente proponga opposizione. In questo caso, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto, ma un giudizio di cognizione piena che devolve al giudice il completo esame del rapporto contrattuale. Conseguentemente, l’interesse all’introduzione del giudizio di merito per ottenere il pagamento è primariamente in capo al creditore opposto, sul quale grava l’onere di attivare la procedura di mediazione, se obbligatoria, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 19596/2020.
La Corte rileva, infine, che il giudice del merito non ha chiarito se l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’utente riguardasse il tentativo di conciliazione preliminare all’instaurazione del giudizio o altra ipotesi. Tale ambiguità impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri e rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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