Fallimento: trenta giorni per il ricorso anche dopo il giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 23796/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide il reclamo contro la pronuncia dichiarativa di fallimento deve essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 18, comma 14°, l.fall. Il termine opera anche quando la sentenza sia resa in sede di rinvio. Il giudizio di rinvio, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma costituisce una fase ulteriore di quello originario, regolata dall’art. 394, comma 1°, c.p.c. secondo le norme processuali ordinarie del rito applicabile ratione materiae. La notificazione eseguita dal curatore è equipollente a quella prevista a cura della cancelleria dall’art. 18, comma 13°, l.fall., essendo del pari idonea a rendere conoscibili le ragioni e l’esito del reclamo ai fini della valutazione sulla ricorribilità. Il ricorso notificato oltre il termine è inammissibile.
Il Fatto
Il tribunale, su ricorso di un creditore, aveva dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limitata. La corte d’appello, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto dalla società contro la sentenza dichiarativa. La sentenza di reclamo è stata depositata il 14 aprile 2025.
La società ha notificato ricorso per cassazione il 12 giugno 2025, dichiarando nella procura difensiva in calce, sottoscritta il 19 maggio 2025, che la sentenza le era stata notificata il 16 aprile 2025. La curatela ha resistito con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione a fronte di una notificazione della sentenza avvenuta il 15 aprile 2025 e da essa stessa eseguita. Il creditore istante è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte accerta anzitutto il dies a quo. La notificazione della sentenza il 15 aprile 2025 risulta dalla documentazione prodotta dal controricorrente ed è ammessa dalla stessa ricorrente in memoria. Da quella data decorre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 18, comma 14°, l.fall. Il ricorso, notificato il 12 giugno 2025, è quindi tardivo.
La ricorrente non può giovarsi della circostanza che la sentenza sia stata resa in sede di rinvio. La Corte richiama il principio per cui il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur autonomo, non instaura un nuovo procedimento ma costituisce una fase ulteriore di quello originario. L’art. 394, comma 1°, c.p.c. lo assoggetta alle norme processuali ordinarie stabilite per il giudizio davanti al giudice del rinvio, tenuto conto del rito applicabile per materia e nei limiti della compatibilità. Ne discende che la pronuncia conclusiva del rinvio va impugnata nei termini ordinari dell’art. 18 l.fall. (Cass. SU n. 11844 del 2016; Cass. n. 31175 del 2025).
Neppure rileva che la notificazione sia stata eseguita dalla curatela e non dalla cancelleria, come prevede l’art. 18, comma 13°, l.fall. La Corte ricorda che quella disciplina mira a evitare il rischio di un’impugnazione protratta nel tempo, quale si verificherebbe ove la sentenza non fosse notificata. La notificazione a cura del curatore è pertanto equipollente, perché consente egualmente alla parte di conoscere compiutamente le ragioni e l’esito del reclamo e di valutarne la ricorribilità (Cass. n. 7384 del 2016).
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
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