Ricognizione di debito opponibile al curatore: astrazione processuale e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 12567 del 10.05.2023)

Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori. L’effetto confermativo della ricognizione determina la cosiddetta astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Grava pertanto sul curatore fallimentare l’onere di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante, purché la ricognizione sia fornita di data certa.

Il Fatto

Il creditore aveva impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, facendo leva su una copia autentica di atto di consenso ad iscrizione di ipoteca volontaria, corredato da assegni bancari non trasferibili e relative ricevute di pagamento. Il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che la documentazione allegata non fornisse adeguata dimostrazione dell’avvenuta consegna della somma di danaro, il cui onere probatorio spettava all’opponente, che avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto incasso degli assegni tramite estratto conto del periodo. Avverso tale decisione il creditore proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal curatore. Ha chiarito che l’omessa o erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina di per sé l’inammissibilità, se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni svolte dal ricorrente. La configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante, essendo solo l’esposizione delle ragioni di diritto che chiarisce il contenuto della censura. Ha altresì escluso che il ricorso tendesse a una rivalutazione dei fatti, trattandosi di deduzione di violazione di legge.

Nel merito, la Corte ha accolto la censura, rilevando che il tribunale, pur menzionando la scrittura e gli assegni, ne aveva pretermesso ogni considerazione, reputando necessaria la prova dell’avvenuto incasso dei titoli. Così ragionando, ha violato le regole sul riparto dei carichi probatori in materia di ricognizione di debito, la quale ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina l’astrazione processuale della causa debendi, dispensando il destinatario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto, presunto fino a prova contraria.

La Corte ha quindi ribadito che non vi è ragione per ritenere che in caso di fallimento dell’autore della ricognizione l’effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purché fornito di data certa, sia inopponibile al curatore. Al contrario, l’esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere, salva la prova dell’inesistenza o invalidità, di cui è onerato il curatore. In tema di assegni bancari, inoltre, pacificamente equiparati a una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore, non si è mai dubitato che il prenditore possa ottenere l’ammissione al passivo del credito per l’importo del titolo in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante.

La Corte ha richiamato il principio di recente riaffermato secondo cui la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa, presumendosi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova contraria a carico del curatore. Accolti i primi due motivi, con assorbimento dei restanti, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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