Ricorso per cassazione limitato a vizi volontà e pena illegale (Cass. pen. Sez. II n. 14521 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18.10.2024, con cui, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è stata rideterminata la pena inflitta per il reato di tentata rapina aggravata.

La difesa affida le censure a un unico motivo, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Si lamenta che la Corte di merito abbia trascurato il positivo mutamento del modus vivendi dell’imputato, limitandosi a un generico riferimento ai precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, perché con esso è dedotto un vizio di motivazione della sentenza non consentito in questa sede. Il percorso argomentativo muove dalla natura particolare del provvedimento impugnato, scaturito dal concordato in appello.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Restano invece estranei al sindacato di legittimità i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena.

La Corte precisa che le censure sulla pena sono ammissibili solo quando si traducano in illegalità della sanzione inflitta, cioè quando questa non rientri nei limiti edittali ovvero sia diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso concreto, la doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva non integra alcuna di tali ipotesi. Il Collegio si richiama a Sez. I n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 — 01.

La Cassazione aggiunge che il riferimento ai precedenti penali del ricorrente, cui è stata applicata la recidiva specifica e reiterata, non si presta a censure di legittimità. Tali precedenti costituiscono indice di disvalore da cui il giudice del merito può ragionevolmente ricavare che l’imputato sia incline alla commissione di delitti contro il patrimonio e, quindi, ritenere del tutto inadeguata la sostituzione della pena detentiva.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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