Concordato preventivo, il creditore di classe consenziente non può opporsi sulla convenienza (Cass. civ. Sez. I n. 20073 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il creditore inserito in una classe che ha votato a maggioranza in favore della proposta è legittimato a proporre opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 180, comma 4, seconda parte, legge fall., ma il suo interesse è limitato al controllo sulla regolarità della procedura e sulla permanente sussistenza dei presupposti di ammissibilità. Egli non può far valere ragioni relative alla convenienza della proposta, singolare o collettiva, poiché un simile interesse è normativamente qualificato solo in capo al creditore dissenziente inserito in una classe a sua volta dissenziente. Il motivo di ricorso che reiteri le censure attinenti al merito della proposta, senza spiegare le ragioni della loro ammissibilità, è inammissibile per difetto di investimento della ratio decidendi.

Il Fatto

Il Tribunale aveva omologato il concordato preventivo di una società, respingendo l’opposizione proposta da una creditrice. Quest’ultima, inserita in una classe di creditori che aveva votato a maggioranza in favore della proposta, aveva contestato la lacunosità della relazione del commissario giudiziale e l’inattendibilità della relazione dell’attestatore, lamentando che la proposta si fondava su dati economici non riscontrabili.

La Corte d’appello, con decreto, dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che le doglianze della creditrice attenevano ai risultati economici e alla convenienza della proposta, e non alla regolarità della procedura o all’esito della votazione. Avverso tale decreto la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la controricorrente ha resistito con controricorso e le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione nel perimetro dell’opposizione all’omologazione esperibile dal creditore che, pur essendo dissenziente, appartenga a una classe che ha espresso voto favorevole. Il riferimento normativo è l’art. 180, comma 4, seconda parte, legge fall., applicabile ratione temporis, secondo cui per far valere ragioni relative alla convenienza della proposta deve sussistere un interesse normativamente qualificato, costituito dal voto di dissenso di un creditore inserito in una classe a sua volta dissenziente.

Da qui il principio: il creditore dissenziente di una classe consenziente è legittimato a opporsi all’omologazione e a provocare il controllo del tribunale sulla regolarità della procedura e sulla permanente sussistenza dei presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta. La Corte richiama, in tal senso, i propri precedenti Cass. 24298/2016, Cass. 2227/2018 e Cass. 9011/2018.

Nel caso concreto, la ricorrente era stata inserita in una classe che aveva votato a maggioranza in favore della proposta. Il giudice del reclamo aveva accertato che i rilievi svolti in sede di opposizione non si erano tradotti in specifiche censure sulla regolarità della procedura, ma miravano a contestare il merito della proposta. Il motivo di ricorso si limita a reiterare le argomentazioni sull’erroneità dei conteggi del commissario e sulla sostanziale non fattibilità del piano, tutte attinenti al merito e volte a sollecitare un riesame dei fatti precluso in sede di legittimità.

La Corte ribadisce, con richiamo a Cass. 5353/2007, che risulta inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati mediante una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito. Il motivo non spiega perché le censure sarebbero ammissibili ai sensi dell’art. 180, comma 4, legge fall., e pertanto non investe la ratio decidendi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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