Opposizione alla stima: il termine decorre dal decreto di esproprio (Cass. civ. Sez. I n. 20078 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione alla stima, previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, decorre dalla notifica del decreto di esproprio ovvero, se successiva, della stima peritale. L’emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell’azione di determinazione dell’indennità, poiché solo tale provvedimento trasforma il diritto di proprietà in diritto all’indennizzo; pertanto l’opposizione proposta prima del decreto, sulla base della sola stima peritale, non è intempestiva, ma improcedibile fino al sopravvenire del decreto. Il vizio di notifica del ricorso per cassazione eseguita all’Avvocatura distrettuale anziché generale è sanato con efficacia ex tunc dalla costituzione del destinatario, con la conseguenza che il termine per il controricorso non decorre.
Il Fatto
Due amministrazioni statali proponevano opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione davanti alla Corte d’appello di Cagliari nei confronti di una società agricola, titolare di un’area destinata alla realizzazione di un istituto penitenziario. Il progetto definitivo era stato approvato con decreto direttoriale; seguiva l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza e l’offerta dell’indennità provvisoria, non accettata dall’espropriata. Il decreto di esproprio era emesso solo successivamente, e l’opposizione era stata proposta dalle amministrazioni in prevenzione, ancora prima del decreto, sulla sola base della stima peritale.
Con sentenza non definitiva la Corte territoriale accertava la tempestività dell’opposizione, determinava l’indennità alla data del decreto di esproprio e la commisurava al valore di mercato dell’area in ragione della sua natura non edificatoria, disponendo c.t.u. Con la sentenza definitiva fissava l’indennità in misura inferiore alla stima e rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria. La società espropriata ricorreva per cassazione con cinque motivi; le amministrazioni resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione relativa alla notifica del ricorso, eseguita all’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché a quella generale. Il vizio è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario, dalla quale si desume che l’atto ha raggiunto il suo scopo. Poiché la sanatoria opera contestualmente alla costituzione, il termine per il controricorso non ha iniziato a decorrere, sicché la sua notifica, pur intervenuta oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., è tempestiva.
Nel merito, il primo motivo investe la tardività dell’opposizione alla stima determinata dalla terna. La Corte lo ritiene infondato per un duplice ordine di ragioni. L’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, applicabile ratione temporis, prevede la decadenza dal diritto di opporsi solo dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o, se successiva, della stima peritale. Nella specie il decreto di esproprio è successivo alla notifica della stima, sicché l’opposizione proposta dalle amministrazioni ancora prima del decreto, sulla sola base della stima, non poteva considerarsi intempestiva: il deposito della relazione peritale non era idoneo a far decorrere il termine.
La Corte enuncia il principio per cui l’emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell’azione di determinazione dell’indennità. In sua assenza la domanda è improcedibile, mancando il presupposto idoneo a trasformare il diritto di proprietà in diritto all’indennizzo. Il sopraggiungere del decreto in corso di causa rende procedibile l’opposizione proposta in prevenzione.
In ogni caso la Corte rileva che con la sentenza non definitiva, non impugnata e passata in giudicato, era stata accertata la tempestività dell’opposizione e la natura non edificatoria dell’area, con determinazione dell’indennità al valore di mercato e incidenza del vincolo conformativo. Il secondo motivo, che contesta la natura non edificatoria del suolo, è pertanto inammissibile per formazione del giudicato interno sul punto. Il rigetto dei primi due motivi assorbe il terzo, il quarto e il quinto, tutti relativi al quantum dell’indennità in relazione alla dedotta e insussistente vocazione edificatoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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