Concorsi universitari: criteri di valutazione e sindacato sulle scelte della Commissione (TAR Puglia n. 349 del 16.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, la Commissione non è tenuta né a graduare i criteri di valutazione, né ad attribuire a ciascuno di essi un peso numerico o una griglia di punteggi: la norma richiede un motivato giudizio sui candidati. La lex specialis può imporre di predeterminare i criteri “tenendo conto” degli standard normativi, lasciando alla Commissione un margine di discrezionalità nella individuazione degli stessi. La previsione di ulteriori parametri non è doverosa quando il bando non ne impone la pedissequa ripetizione. Il sindacato del giudice amministrativo non può tradursi in una valutazione alternativa dei titoli, sostituendo le proprie scelte a quelle della Commissione, salvo che emerga irragionevolezza o errore manifesto.

Il Fatto

La ricorrente, professore associato, impugna gli esiti della procedura selettiva indetta per un posto di professore ordinario in un settore scientifico-disciplinare dell’area delle scienze e tecnologie alimentari, presso un’università pubblica. Alla selezione partecipano tre candidati; risulta vincitore il controinteressato. La ricorrente chiede l’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti, dei verbali della Commissione, della relazione finale e degli atti conseguenti di chiamata.

Con motivi aggiunti estende l’impugnazione agli atti successivi, tra cui la presa di servizio del controinteressato. Il controinteressato propone ricorso incidentale, espressamente subordinato all’accoglimento del ricorso principale. Le parti resistenti si costituiscono e replicano analiticamente alle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta che la Commissione non abbia previsto una griglia di valutazione, con graduazione dei criteri e attribuzione di punteggi minimi e massimi. La doglianza è infondata: l’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 impone di formulare un motivato giudizio in relazione allo specifico settore concorsuale, secondo i criteri del bando e gli ulteriori criteri della normativa vigente, senza prevedere né graduazione né parametri numerici. Il precedente invocato dalla ricorrente riguarda una diversa tipologia di procedura selettiva.

Quanto alla pretesa omissione di alcuni parametri — tra cui l’esito della valutazione degli studenti, la partecipazione alle commissioni di esame di profitto e l’interdisciplinarietà scientifica — il Tribunale rileva che la loro previsione non è doverosa. Il bando, rimasto inoppugnato e quindi vincolante, ha imposto di predeterminare i criteri “tenendo conto” delle disposizioni richiamate, lasciando margini di discrezionalità. Si tratta comunque di criteri accessori e non dirimenti, taluni persino non congruenti con il profilo didattico ricercato.

Sul titolo di coordinatore di un corso di laurea magistrale dichiarato dal controinteressato, la tesi della ricorrente è manifestamente infondata: la dichiarazione trova riscontro in una delibera del Consiglio di Dipartimento anteriore di circa un anno alla procedura, che designa il docente allo svolgimento interinale delle funzioni. La designazione non coincide con la nomina formale, ma rileva il dato esperienziale conseguito, a prescindere dalla titolarità dell’incarico. La pretesa disapplicazione dell’atto di investitura è preclusa dai fondamenti dell’ordinamento amministrativo.

Il terzo motivo, relativo alla valutazione comparativa, è parimenti infondato: la ricorrente propone una valutazione alternativa dei titoli, senza allegare profili di irragionevolezza. Quanto all’errore materiale nella scheda del controinteressato (172 CFU in luogo di 172 ore), si tratta di un mero errore materiale su un aspetto di dettaglio, inidoneo a incidere sulla valutazione complessiva. La duplicazione della voce di coordinamento, inoltre, è giustificata dalla Commissione con chiarimenti coerenti.

In conclusione, la valutazione della Commissione risponde a criteri di ragionevolezza; il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti, mentre il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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