Concorsi universitari: sindacato sulla discrezionalità tecnica e criteri di valutazione (TAR Lombardia n. 244 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono censurabili, nel giudizio di legittimità, solo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile. Al giudice amministrativo è precluso sostituire le valutazioni opinabili della commissione con le proprie, altrettanto opinabili. La valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica non si esaurisce nella verifica quantitativa di intensità e continuità temporale, ma ammette la valorizzazione dei profili qualitativi di rilevanza e congruenza, in aggiunta alla preliminare valutazione comparativa delle pubblicazioni. La commissione non è tenuta a fare riferimento alle classificazioni ANVUR quando il bando e il D.M. n. 243/2011 non lo impongano e il settore concorsuale non sia a carattere bibliometrico.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B presso una struttura universitaria, nel settore concorsuale di Lingua e Letteratura Latina. La commissione ha collocato al primo posto la controinteressata con 75 punti e il ricorrente al secondo con 69,9 punti. Con ricorso notificato il 23 aprile 2024 e depositato il 26 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria, unitamente ai verbali della commissione.
Il ricorrente ha dedotto due motivi. Con il primo ha censurato la valutazione di titoli, curricula e produzione scientifica sotto i profili della violazione della lex specialis, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione. In via gradata ha contestato l’introduzione, fra i criteri, dei sottocriteri di rilevanza e congruenza, sostenendo che il bando li riservasse alla sola qualità delle pubblicazioni. Si sono costituiti l’università e la controinteressata, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i limiti del sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica, ribaditi da Cons. Stato, VII, n. 4465 del 2024. Le valutazioni comparative delle commissioni sono censurabili solo per vizi evidenti, senza che il giudice possa entrare nel merito. Su questa base il TAR verifica la tenuta dei criteri fissati dalla commissione nella seduta del 4 gennaio 2024, in applicazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 del bando e dell’art. 2 del D.M. n. 243/2011.
Quanto alla voce relativa all’attività didattica, la censura è in parte inammissibile e per il resto infondata. La commissione ha correttamente negato i punti per l’attività priva del requisito delle 30 ore minime e ha valorizzato l’esercitazione quale attività integrativa. La doglianza sull’asserito errore a vantaggio della controinteressata è inammissibile per difetto di interesse: il criterio è stato applicato in modo uniforme e la sua correzione avrebbe penalizzato lo stesso ricorrente.
Il TAR esclude l’incongruità fra giudizi analitici e punteggi, poiché la premessa del ricorrente — l’identità dei giudizi collegiali — è errata. Quanto ai punteggi delle monografie e degli articoli, la critica eccede i limiti del sindacato e si risolve in una non consentita sostituzione delle valutazioni della commissione. La pubblicazione della controinteressata risulta legittimamente valorizzata: il bando non impone il riferimento alle classificazioni ANVUR e il settore non è a carattere bibliometrico, come chiarito da Cons. Stato, VI, n. 4979 del 2019.
Infine, il Collegio ritiene infondata la censura sui sottocriteri di rilevanza e congruenza. L’art. 3, comma 3, del D.M. n. 243/2011 demanda alla commissione di valutare la produzione scientifica “altresì” sotto il profilo della consistenza complessiva, che non si riduce a mera somma quantitativa di pubblicazioni. La scelta è coerente con la lex specialis e con il precedente TAR Lombardia, V, n. 2545 del 2023. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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