Ottemperanza al titolo di condanna e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 242 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al titolo di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che siano stati effettuati pagamenti, neppure parziali. L’inerzia e l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum da parte dell’amministrazione resistente integrano il presupposto per l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna quindi un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, sezione lavoro, con sentenza n. 279/2023 depositata il 5 ottobre 2023, ha condannato il Ministero resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico “carta docenti” di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/15 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori antistatari.

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni considerati. Il Ministero si è costituito in giudizio, eccependo la tardività del deposito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Lodi, in quanto rispetto ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita alcuna azione nel presente giudizio.

È stata quindi respinta l’eccezione di irricevibilità per tardivo deposito. La notificazione del ricorso è stata reiterata dalla ricorrente; la seconda notificazione, effettuata in data 19.11.2024, rispetta il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 114 c.p.a., e il deposito del ricorso, eseguito il 21.11.2024, è tempestivo rispetto a tale notificazione.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali, né ha formulato deduzioni o indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito non risulta quindi contestato nell’an e nel quantum.

Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero e l’assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti svolti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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