Concorso dirigente avvocato, requisiti documentati e insindacabilità del bando (TAR Campania n. 3112 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente avvocato, il requisito delle attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, di contenuto analogo a quello previsto per il profilo messo a concorso, richiesto dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, non può ritenersi assolto mediante la sola autocertificazione delle attività svolte. La norma di legge prevale sulla clausola del bando che ammetta la mera autocertificazione e deroga, per specialità, alla disciplina del d.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione che non disponga di alcun elemento conoscitivo sul contenuto dell’attività professionale dichiarata non viola l’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990. L’esclusione del candidato per mancanza del requisito è pertanto legittima, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione sostituito e inammissibilità dei motivi aggiunti avverso la graduatoria.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente avvocato. Il ricorrente presenta domanda nei termini, dichiarando di possedere il requisito delle attività documentate presso studi professionali privati di contenuto analogo, avendo svolto la professione forense per oltre un ventennio.

L’amministrazione non lo ammette alle fasi successive per mancanza del requisito di cui al punto c) del bando. La delibera viene poi rettificata con un nuovo provvedimento che conferma l’esclusione, ammettendo altri candidati. Il ricorrente impugna i provvedimenti, integra il ricorso con motivi aggiunti e, ammesso con riserva, partecipa alle prove, collocandosi al ventiduesimo posto in graduatoria. Impugna quindi anche la graduatoria, contestando l’attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo. La delibera originariamente impugnata è stata sostituita da un provvedimento successivo che, pur non soddisfacendo la pretesa, ne ha modificato l’assetto: secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. V, n. 7913 del 2024), sopravviene la carenza di interesse ogni volta che l’atto sopravvenuto muti la situazione di fatto o di diritto, anche reiterando la lesione.

Il giudizio si concentra quindi sui primi motivi aggiunti, con cui sono riproposte le censure del ricorso. Il motivo principale è infondato. Il bando richiedeva, in alternativa al servizio quinquennale nel Servizio sanitario nazionale, attività documentate presso studi professionali, società o istituti di ricerca, di contenuto analogo al profilo di avvocato.

Il ricorrente aveva svolto un’attività lavorativa dipendente quale funzionario avvocato in due aziende sanitarie per soli 44 mesi, insufficienti a integrare il requisito del quinquennio di servizio. Quanto all’attività libero-professionale, essa risultava dichiarata ma non documentata, e la descrizione offerta non consentiva all’amministrazione di valutare l’analogia di contenuto con il profilo di avvocato dell’amministrazione pubblica, in particolare sanitaria. Il Collegio sottolinea che la previsione non può riferirsi al profilo generico di avvocato, altrimenti risultando contraddittoria rispetto alla logica del concorso.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Non sussiste violazione dell’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990, poiché i contenuti dell’attività professionale dichiarata non erano in possesso dell’azienda procedente né di altra amministrazione. La stessa norma di legge richiede che le attività siano documentate, per consentire il giudizio di analogia: essa prevale sulla clausola del bando ove letta nel senso di ritenere sufficiente la mera autocertificazione, e deroga, per specialità, al d.P.R. n. 445/2000. Il richiamo a precedenti conformi del medesimo Tribunale conferma l’orientamento.

Accertata la legittimità dell’esclusione, i secondi motivi aggiunti, volti a impugnare la graduatoria, sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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