Ottemperanza e conversione in annullamento per il tratto libero dell’azione amministrativa (Cons. Stato n. 10196 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica la conformità dell’azione amministrativa al giudicato e ne accerta la violazione o l’elusione entro il perimetro conformativo segnato dalla sentenza. Le censure che investono scelte tecniche e discrezionali dell’Amministrazione, riconducibili al tratto libero dell’azione successiva al giudicato, esulano da tale perimetro e non integrano violazione o elusione. In presenza di un’unica azione di ottemperanza che contesti anche profili di legittimità estranei al giudicato, il giudice dispone la conversione dell’azione di nullità in azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., con riassunzione davanti al giudice di primo grado funzionalmente competente nel termine di trenta giorni. La regolamentazione delle spese resta riservata al giudice della cognizione.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza della Sezione Seconda n. 10295 del 29 novembre 2023, con cui era stata in parte annullata una delibera dell’Autorità di regolazione per difetto di motivazione e istruttoria nel calcolo dei costi operativi effettivi delle piccole imprese di distribuzione del gas per il 2018. Il primo grado aveva ordinato di rideterminare in aumento i costi operativi riconosciuti e in diminuzione l’x factor, assumendo il valore del COE 2018 accertato in sede di verificazione.

In sede conformativa l’Autorità ha adottato la delibera n. 87/2025, rideterminando il COE 2018, riducendo l’x factor dal 6,59% al 6,55%, operando un taglio simmetrico del campione e rimodulando i coefficienti di densità di utenza; con la successiva delibera n. 98/2025 ha ricalcolato le tariffe di riferimento. La società ne deduce la nullità per violazione ed elusione del giudicato e, in subordine, chiede la conversione dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’Autorità: le censure non ripropongono quelle già respinte in appello incidentale, ma investono l’asserita elusione del giudicato sul piano conformativo, con riguardo alla riduzione dell’x factor e alla differenziazione dei costi riconosciuti per classe di densità.

Nel merito, la Corte esclude la violazione del giudicato. La delibera n. 87/2025 si colloca nel solco conformativo, avendo rideterminato il COE 2018 e ridotto l’x factor, e ha operato il taglio simmetrico del campione in luogo di quello asimmetrico censurato. La sentenza ottemperanda, del resto, aveva escluso la manifesta irragionevolezza dell’x factor differenziato per classi dimensionali e costante per il periodo regolatorio.

Le doglianze sulla persistente differenziazione e costanza dell’x factor nonostante l’aumento del COE 2018 attengono invece alla discrezionalità della scelta tecnica. Esse riguardano il tratto libero dell’azione amministrativa conseguente al giudicato e devono essere vagliate in sede di cognizione.

Analoga conclusione vale per il secondo motivo, relativo alla modifica retroattiva dei coefficienti di modulazione per classe di densità. Il vincolo del giudicato concerne unicamente la rideterminazione del COE 2018, nulla essendo stato disposto sulla differenziazione dei costi riconosciuti per densità. La relazione tecnica allegata alla delibera chiarisce che la rimodulazione discende dall’esigenza di aggiornare analisi datate, non dall’ottemperanza.

Il Collegio dispone quindi la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento, sussistendo i presupposti di corretta e tempestiva instaurazione del giudizio, e la riassunzione davanti al TAR Lombardia, sede di Milano, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, a tutela del diritto d’azione ex art. 24 Cost. Trattandosi di conversione dell’unica azione proposta, le spese sono riservate al giudice della cognizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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