Concorso dirigente medico, prova di resistenza e onere di allegazione dell’interesse (C.G.A.R.S. n. 840 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto la contestazione dei risultati di un concorso pubblico, la verifica dell’interesse al ricorso non può prescindere dalla prova di resistenza. Il candidato che impugni la graduatoria ha l’onere di dimostrare, o quantomeno di fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di conseguire un collocamento utile in caso di accoglimento delle censure. Tale onere costituisce un vero e proprio onus probandi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e incide sulla sussistenza dell’interesse ad agire. Non è invocabile un astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formulazione della graduatoria, ove questa non comporti un risultato concreto e apprezzabile per il ricorrente. L’accertata carenza di interesse determina l’inammissibilità della domanda, anche in riforma della sentenza che abbia annullato gli atti della procedura.

Il Fatto

Il contenzioso trae origine dal concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da una azienda ospedaliero universitaria per la copertura di tre posti di Dirigente Medico nella disciplina Chirurgia Generale, con destinazione di un posto all’UOSD Breast Unit. La procedura era stata bandita con deliberazione del novembre 2021, poi rettificata nel novembre 2022.

Una candidata collocata in posizione non utile impugnava gli atti dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che accoglieva parzialmente il ricorso e annullava bando, atti di approvazione, graduatoria e delibera di approvazione dei verbali. Avverso tale decisione proponevano appello l’azienda e la controinteressata, deducendo tra l’altro difetto di giurisdizione, tardività del ricorso e carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. riunisce gli appelli, in continuità con l’ordinanza di riunione già adottata. Respinta la questione di giurisdizione sugli atti della procedura concorsuale, il Collegio affronta l’eccezione di tardività, osservando che l’interesse ad impugnare della ricorrente si è consolidato con il risultato della prova concorsuale e che la questione resta comunque superata dall’accoglimento del motivo sull’interesse.

Il nucleo argomentativo è costituito dalla prova di resistenza. Richiamata la giurisprudenza consolidata — tra cui C.G.A. n. 201 del 2019 e Cons. Stato n. 5837 del 2019 — il Collegio ribadisce che il candidato deve allegare, quantomeno in via di principio, la possibilità di un collocamento utile. Nel caso concreto l’interessata non fornisce ulteriore dimostrazione della propria esperienza specifica, né offre elementi utili a ipotizzare un esito diverso della selezione.

Su questa base la Corte ritiene assorbite le ulteriori censure e non condivide l’impostazione del primo giudice, secondo cui la riedizione della procedura avrebbe potuto condurre a un esito più favorevole per la ricorrente.

Il Collegio precisa inoltre, per completezza, che non esiste una scuola di specializzazione in senologia e che la procedura risulta correttamente orientata alla selezione di chirurghi generali, con valutazione dell’esperienza in sede di prove. Quanto ai titoli, il dottorato risulta svolto in oncologia e privo di attinenza specifica; la valutazione della Commissione non presenta profili di manifesta illogicità, con conseguente insindacabilità nel merito. Gli appelli sono pertanto accolti e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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