Concorso docenti 2016, adesione al percorso di abilitazione e improcedibilità del ricorso (TAR Calabria n. 1954 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al percorso straordinario introdotto dall’art. 10 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, da parte del docente ammesso con riserva alle prove concorsuali in forza di provvedimenti cautelari favorevoli, comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso l’esclusione dalla procedura. La sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata anche quando l’esito del giudizio non avrebbe potuto essere favorevole, essendo la questione di fondo già risolta con pronuncia passata in cosa giudicata. Il ricorso è pertanto improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 106, per il reclutamento del personale docente nella classe di concorso A028 – Matematica e Scienze. Il bando richiedeva il possesso del titolo di abilitazione conseguito entro il termine di presentazione della domanda. La ricorrente, in possesso del titolo di studio idoneo ma priva dell’abilitazione, impugnava il bando davanti al TAR Lazio e veniva ammessa con riserva alle prove per effetto di ordinanze cautelari del Consiglio di Stato nn. 1045/2017 e 2050/2017, superandole.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso con sentenza n. 9279/2019; il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 5154/2022 accoglieva l’appello del Ministero, rigettando il ricorso di primo grado. Con sentenza del 19 gennaio 2023, n. 56 il TAR Calabria confermava il rigetto delle istanze di consolidamento degli effetti del superamento delle prove. Seguiva il decreto direttoriale del 7 marzo 2023, prot. n. AOODRCAL004227, di esclusione dalla procedura e depennamento dalle graduatorie di merito, impugnato con il ricorso in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. con mod. dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il cui art. 10 ha introdotto, espressamente “al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso” indetto con D.D.G. n. 106 del 2016, una disciplina speciale destinata ai docenti che avevano partecipato alla procedura in forza di provvedimenti cautelari favorevoli, pur essendo privi dell’abilitazione richiesta dal bando.

La ricorrente ha quindi sottoscritto, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza su posto vacante e disponibile, con obbligo di conseguire i 30 CFU/CFA previsti dalla normativa vigente e successiva immissione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2025.

L’adesione a tale percorso determina, per il Tribunale, il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio aggiunge che il ricorso comunque non avrebbe potuto essere favorevole alla ricorrente: la sentenza n. 56 del 2023, passata in cosa giudicata, ha risolto negativamente il problema se l’avvenuto superamento del concorso possa porre nel nulla la mancanza del titolo di abilitazione, tenendo luogo di esso, in virtù dell’articolo 4, comma 2-bis l. 17 agosto 2005, n. 168.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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