Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 1024 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Qualora l’amministrazione non provveda, il Tribunale nomina quale commissario ad acta il dirigente della medesima amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, senza compenso: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per il solo rito dell’equa riparazione, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, pari a € 500,00 annui, per taluni anni scolastici, condannando l’amministrazione al pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio di Ambito Territoriale non avevano dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale pagamento delle spettanze e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale era stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale ha previsto l’intervento in via sostitutiva del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, e senza compenso. Il Collegio ha motivato richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, secondo un orientamento conforme dei giudici amministrativi.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deve depositare atti tramite la procedura P.A.T. con l’apposito modulo. Ogni ritardo nell’esecuzione è stato qualificato come possibile fonte di responsabilità amministrativa.
Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 552,00 oltre accessori, con riguardo analogico ai minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.