Interdittiva antimafia legittima per regia familiare su fondi AGE (TAR Sicilia n. 3219 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prevenzione amministrativa antimafia, il giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa può legittimamente fondarsi sul criterio del “più probabile che non”, purché sorretto da elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti. L’intreccio di legami familiari, rapporti di lavoro e cointeressenze economiche tra imprese facenti capo ai medesimi gruppi può integrare la prova di una regia familiare finalizzata all’indebita percezione di contributi pubblici. In presenza di un quadro indiziario talmente chiaro da rendere la partecipazione procedimentale meramente dilatoria, è legittima l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Il carattere pregnante e non occasionale dell’infiltrazione esclude l’applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore agro-zootecnico, impugnava davanti al TAR Sicilia l’informazione interdittiva emessa dalla Prefettura di Siracusa ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, unitamente al parere del Gruppo Interforze e al provvedimento AGEA di decadenza e recupero dei contributi.

Secondo la ricorrente, il provvedimento si sarebbe basato su mere congetture e su pregiudizi penali risalenti o non riferibili ai soggetti coinvolti. Il ricorrente contestava in particolare la riconducibilità della propria azienda a presunte attività criminose del suocero e la qualificazione come delitto-spia del passaggio dei titoli PAC, operazione ritenuta lecita e diffusa tra gli imprenditori agricoli. Lamentava inoltre la violazione delle garanzie partecipative e la mancata valutazione dell’applicabilità della prevenzione collaborativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dell’Assessorato regionale, non essendo alcuno degli atti impugnati ad esso imputabile. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la ricostruzione operata dalla Prefettura.

Il TAR ha evidenziato come il provvedimento descriva in termini logicamente e giuridicamente corretti gli intrecci familiari ed economici tra il ricorrente e i componenti della famiglia della compagna, attinti da numerosi pregiudizi penali e coinvolti in un sistema di truffe per la percezione di fondi comunitari. Significativi sono stati ritenuti i rapporti di lavoro incrociati, la titolarità della macelleria e i trasferimenti di titoli AGEA.

Il Collegio ha richiamato il criterio del “più probabile che non”, affermando che il quadro indiziario — nel suo complesso — denota in maniera sufficientemente significativa il pericolo di infiltrazione. Rilevante è stata la tecnica, ricostruita nelle inchieste, della costituzione di nuove aziende intestate a giovani prestanome per fruire dei benefici riservati ai giovani agricoltori.

Quanto alle garanzie partecipative, il TAR ha ritenuto eccezionalmente legittima l’omissione dell’avviso, richiamando l’indirizzo secondo cui la comunicazione è superflua quando il quadro fattuale è talmente chiaro da rendere la partecipazione foriera solo di una celere definizione del procedimento (Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 4716 del 28 maggio 2024 e n. 3391 del 15 aprile 2024).

Infine, il carattere pregnante e non occasionale del rischio ha escluso l’applicazione dell’art. 94-bis. Il rigetto delle censure all’interdittiva ha comportato il rigetto anche dell’impugnazione del provvedimento AGEA, atto dovuto e vincolato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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