Diffamazione su Facebook: condivisione del post e prova per indizi (Cass. pen. Sez. V n. 31449 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione commessa a mezzo Facebook, l’accertamento tecnico sulla titolarità dell’indirizzo IP dal quale sono stati spediti i messaggi offensivi non è necessario, purché il profilo sociale sia attribuibile all’imputato sulla base della convergenza di plurimi e precisi indizi, quali il movente, l’argomento del forum, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca dell’imputato e l’uso del suo nickname, nonché l’assenza di denuncia di furto di identità. La prova della condivisione del post può essere fornita dalle dichiarazioni della persona offesa e dallo screenshot della pagina, acquisibile come documento. Ai fini dell’elemento psicologico è sufficiente il dolo generico, che richiede la consapevolezza dell’offensività delle espressioni impiegate, non la volontà di denigrare. I criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi ai fini del diniego.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 6 marzo 2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 7 febbraio 2025 nei confronti dell’imputato per il reato di diffamazione aggravata. L’addebito riguarda la condivisione su Facebook di un post pubblicato da altro soggetto, contenente espressioni denigratorie rivolte a un magistrato.
La difesa aveva sostenuto la dubbia riconducibilità del post alla condotta personale dell’imputato, per mancanza di prova di un’effettiva condivisione, e aveva chiesto l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Respinte entrambe le istanze, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la riconducibilità della condotta. La difesa deduce che l’imputato sarebbe stato unicamente “taggato” in un post redatto da terzi, senza alcuna attività di pubblicazione o condivisione, e denuncia il travisamento delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria nella parte in cui aveva riferito che la condivisione non risultava più visibile dopo due anni.
La Corte ricorda la costante linea interpretativa secondo cui, in coerenza con il principio di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice, ex art. 189 cod. proc. pen., l’accertamento tecnico sull’indirizzo IP non è necessario. Rilevano gli indizi convergenti e l’assenza di denuncia di furto di identità. Quanto allo screenshot, la Corte ne conferma la legittima acquisizione come documento, richiamando il proprio orientamento.
Nel caso concreto all’imputato non è contestata la pubblicazione originaria, ma la successiva condivisione, che ha ampliato la platea dei destinatari del messaggio. La prova della condivisione è data dalle dichiarazioni della persona offesa e dallo screenshot prodotto, sulla cui autenticità non è stata formulata alcuna contestazione. Le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, riferite all’impossibilità di verifica per il tempo trascorso, sono neutre rispetto alla regiudicanda e non dirimenti.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, sull’elemento psicologico. In tema di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che richiede la consapevolezza dell’offensività delle parole nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione. La doglianza è generica, come generico era l’appello; l’assenza di movente non equivale a mancanza di dolo.
Inammissibile è il terzo motivo. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti della fattispecie: i criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento e alternativi quanto al diniego, essendo l’applicazione preclusa dalla valutazione negativa anche di un solo criterio. La sentenza impugnata, che ha escluso la tenuità considerata la portata delle espressioni offensive, riferite a un esponente dell’autorità giudiziaria, è immune da illogicità e non sindacabile in sede di legittimità, implicando la doglianza valutazioni di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali; nulla per le spese di parte civile, essendo la richiesta depositata oltre il termine dell’art. 611 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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