Concorso non necessario per modifiche al piano attuativo già approvato (Cons. Stato n. 7439 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola del concorso per la redazione del piano di attuazione delle zone miste, prevista dall’art. 57, comma 9, l.p. n. 9/2018, non si estende alle modifiche del piano già approvato, ancorché sostanziali, ma opera esclusivamente quando si procede alla redazione di un piano nuovo e sostitutivo del precedente. Il dato letterale, che parla espressamente di redazione di un “nuovo” piano, e il dato teleologico, che giustifica il confronto concorrenziale solo in presenza di un ripensamento complessivo della disciplina attuativa dell’area, impediscono l’interpretazione estensiva. La successiva evoluzione normativa, che ha riferito il concorso alla “prima” redazione del nuovo piano, conferma che le modifiche settoriali restano estranee alla regola concorsuale. La modifica che incida solo su alcuni profili del piano, per una finalità specifica di incentivazione energetica, costituisce variante e non nuovo piano.
Il Fatto
Alcuni proprietari di unità immobiliari di un condominio sito nel centro storico di un Comune altoatesino, ricompreso nella zona residenziale di un piano di recupero approvato nel 1999, impugnavano la modifica di quel piano proposta da una controinteressata. La modifica mirava a consentire, anche mediante l’innalzamento dell’altezza media di due particelle, la fruizione del bonus energia previsto dalla normativa provinciale su alcune unità minime di intervento.
Il T.R.G.A. Bolzano, respinta l’eccezione di difetto di interesse, accoglieva in via assorbente il primo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 57, comma 9, l.p. n. 9/2018 per mancata indizione del concorso. La controinteressata proponeva appello, deducendo l’erroneità di tale lettura e riproponendo l’eccezione di difetto di interesse; gli originari ricorrenti resistevano e riproponevano i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene superfluo esaminare le questioni sull’interesse al ricorso, attesa la manifesta infondatezza nel merito del ricorso originario. Il secondo motivo di appello è fondato. La disposizione invocata prevede che l’incarico per la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste di superficie superiore a 5.000 mq sia assegnato mediante concorso.
Secondo il Consiglio di Stato la regola concorsuale non riguarda le modifiche, ancorché sostanziali, del piano, ma la redazione di un piano nuovo e sostitutivo di quello precedente. Il dato letterale è decisivo: la norma parla espressamente di redazione di un “nuovo” piano, con ciò escludendo le modifiche di un piano previgente già approvato.
Il profilo teleologico conferma la lettura. L’incarico mediante concorso ha senso solo quando si procede non alla modifica di alcuni profili del piano, ma a un ripensamento complessivo della disciplina attuativa e di recupero dell’area, tale da giustificare un rinnovato confronto concorrenziale. La successiva evoluzione normativa, che ha riferito il concorso alla “prima” redazione di un “nuovo” piano, è assunta come conferma rafforzativa dell’interpretazione, in quanto espressiva della ratio della disposizione.
Nel caso concreto le modifiche, pur sostanziali, hanno una funzione specifica — consentire la fruizione del bonus energia — e incidono solo su alcuni profili del piano precedente, elevando l’altezza media di due sole particelle. Non ricorre dunque un nuovo piano di attuazione idoneo a giustificare l’applicazione della regola concorsuale.
Esaminati i motivi riproposti, il Collegio li ritiene tutti infondati. La modifica dell’art. 13 delle norme di attuazione, relativa alle sporgenze e ai pilastri, risale all’anno 2000 e non è stata introdotta dalla variante oggetto di giudizio. Il provvedimento impugnato è solo una modifica dello strumento pianificatorio attuativo, distinta dal permesso di costruire o da altro titolo abilitativo, rispetto al quale soltanto può porsi il problema dell’autorizzazione condominiale. L’innalzamento dell’altezza è strumentale alla fruizione del bonus energia e persegue un interesse generale di risparmio energetico, avallato dal parere favorevole e unanime della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. L’inclusione di una particella agricola non travolge l’intera modifica, poiché tutte le altre hanno destinazione abitativa, né esclude che il presupposto possa realizzarsi in futuro. La sentenza è quindi riformata e il ricorso originario respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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