Carenza contributiva non ostativa alla conversione del permesso stagionale (TAR Trentino-Alto Adige n. 171 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dell’attività lavorativa protratta per almeno tre mesi non può essere escluso sulla sola base della carenza contributiva. Il versamento dei contributi previdenziali incombe sul datore di lavoro, unico soggetto passivo dell’obbligazione, e il suo inadempimento non è addebitabile all’immigrato né integra, di per sé e in termini automatici, motivo ostativo alla conversione. L’inesistenza del rapporto può al più desumersi dalla mancata regolarità contributiva quale elemento meramente indiziario della natura fittizia del lavoro, ma solo ove tale fittizietà sia contestata. Ai fini della prova del trimestre è sufficiente la comunicazione UNILAV e l’estratto dei periodi lavorativi rilasciato dalla Provincia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, faceva ingresso in Italia con un visto per lavoro stagionale e presentava il kit postale per il rilascio dell’omologo permesso, iniziando l’attività nel settore agricolo. Decorso il periodo di lavoro, presentava domanda di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato, sottoscrivendo il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione dopo l’autorizzazione della Ripartizione Lavoro provinciale, che rilevava la disponibilità delle quote.

Recatosi in Questura per il ritiro, riceveva un decreto di diniego, motivato sul rilievo che l’istante non avrebbe svolto attività lavorativa per almeno tre mesi, ma solo per ventiquattro giorni. Impugnava quindi il provvedimento davanti al T.R.G.A. di Bolzano, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulle modalità di computo del trimestre di attività utile alla conversione. Secondo l’Amministrazione, il requisito avrebbe richiesto non solo lo svolgimento e la denuncia del rapporto tramite Modello Unilav, ma anche l’effettiva regolarità contributiva, cioè il completo versamento dei contributi sulla retribuzione.

La tesi non è condivisa. Nel vigente ordinamento il lavoratore subordinato non è tenuto a versare autonomamente i contributi previdenziali: il pagamento compete al datore di lavoro, soggetto passivo dell’obbligazione pecuniaria, che opera la trattenuta sulle spettanze stipendiali del dipendente. Ne consegue che l’inadempimento del datore non può escludere, di per sé e in termini automatici, la conversione del permesso di soggiorno.

Il Collegio richiama un indirizzo giurisprudenziale consolidato: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2924 del 2017, secondo cui il mancato versamento dei contributi configura inadempimento del datore e non è addebitabile all’immigrato; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3469 del 2018, che reputa lacunoso il diniego ancorato alla sola carenza contributiva senza adeguati riscontri presso l’INPS; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4332 del 2018, per il quale gli inadempimenti previdenziali o fiscali possono rilevare solo quale elemento probatorio della natura fittizia del rapporto. Da qui la sintesi del TAR: l’inadempimento assume rilievo meramente indiziario, e solo ove sia contestata l’ontologica sussistenza del rapporto.

Nel caso concreto l’Amministrazione non ha sostenuto la fittizietà del rapporto, limitandosi a contestare la maturazione del trimestre. Tale contestazione è smentita dagli estratti dei periodi lavorativi rilasciati dalla Provincia, corrispondenti alle comunicazioni UNILAV, dai quali emerge un’attività superiore ai tre mesi richiesti dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. La motivazione del diniego contrasta dunque con la normativa di settore.

Il secondo motivo, proposto in via gradata, è dichiarato assorbito, pur giudicato pienamente fondato: alla stregua dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve valutare tutti gli elementi sopravvenuti e accogliere la domanda se, al momento della valutazione, ricorrono i requisiti sostanziali di regolarità del soggiorno. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Ministero alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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