Sopraelevazione abusiva e balconi irrilevante titolo edilizio e affidamento (Cons. Stato n. 372 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, ai fini della verifica di conformità urbanistica ed edilizia del fabbricato occorre fare riferimento al titolo edilizio che effettivamente ne descrive lo stato di consistenza, che prevale su ogni diversa e successiva rappresentazione dei luoghi. La sopraelevazione realizzata oltre i piani assentiti dal titolo integra nuova costruzione o ristrutturazione pesante non autorizzata, soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001. Il precedente provvedimento comunale che abbia disposto opere di consolidamento statico non incide sulle diverse opere successivamente realizzate, né radica un affidamento tutelabile del privato. Non è configurabile alcun legittimo affidamento nella conservazione di opere abusive. La sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto non vincola il giudice amministrativo nella valutazione degli atti del giudizio.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile nel Comune di Lugnano in Teverina chiedeva un sopralluogo comunale, a seguito del quale veniva dichiarata l’inagibilità dell’edificio. Successivamente i Carabinieri forestali accertavano la presenza di più manufatti e, sul fabbricato principale, di lavori edilizi in corso.
Il Comune contestava la ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione sismica, con modifiche strutturali interne, realizzazione di due balconi a sbalzo e di un ulteriore piano oltre i due preesistenti, e ingiungeva la demolizione. Il TAR Umbria respingeva il ricorso; gli eredi della proprietaria proponevano appello lamentando difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. I fatti risultano accertati dal verbale dei Carabinieri forestali, che documenta i lavori in corso di svolgimento. Dall’analitica descrizione emerge con chiarezza il carattere non ultimato degli interventi, con particolare riguardo al piano aggiuntivo e ai balconi.
Il Collegio valorizza la documentazione allegata alla DIA del 2001, relativa a opere di consolidamento delle fondazioni. L’elaborato progettuale e la planimetria catastale raffigurano un fabbricato di due soli piani fuori terra, privo del terzo piano e dei balconi. Ne consegue che l’unico titolo utile a verificare la conformità del fabbricato è quello del 2001, ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001.
La Corte esclude rilievo alla precedente ordinanza con cui il Comune aveva disposto opere di consolidamento statico. Quel provvedimento non incide sulle diverse opere realizzate, che integrano nuova costruzione o ristrutturazione pesante non autorizzata ai sensi degli artt. 3, lett. d) ed e), d.P.R. n. 380/2001 e art. 7, comma 1, lett. d), l.r. Umbria n. 1/2015, realizzabili solo previo permesso di costruire.
Quanto alla sentenza penale di assoluzione, il Consiglio di Stato osserva che la stessa dà atto della mancata prova della preesistenza del lucernario. Il Collegio ritiene comunque che dagli atti del giudizio amministrativo emerga una sopraelevazione non consentita dai titoli edilizi rilasciati.
Il terzo motivo è respinto in applicazione del principio per cui in materia di abusi edilizi non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato nella conservazione delle opere abusive. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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