Ottemperanza e riesame del titolo abilitante estero secondo i principi del giudicato (Cons. Stato n. 9462 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato e la condanna a provvedere. L’obbligo di ottemperanza impone il riesame dell’istanza secondo i principi di diritto fissati nella decisione ottemperanda, non la mera riedizione del provvedimento. Il termine assegnato all’amministrazione decorre dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è disposta per l’ipotesi di persistente inerzia, con insediamento automatico alla scadenza del termine senza comunicazione dell’avvenuta esecuzione. La soccombenza dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese e il rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’avviso con cui il Ministero non riconosceva il titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Romania. Il primo giudice aveva respinto il ricorso; la sentenza n. 6158/2020 della Sezione VI, accogliendo l’appello, aveva affermato che il diniego fondato sulla mancata valutazione delle autorità estere contrasta con i principi sovranazionali e che le autorità nazionali devono valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero.

Passata in giudicato la decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva emesso alcun provvedimento finale sulla domanda di riconoscimento e chiedendo la condanna all’esecuzione entro un termine congruo, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nessuna attività è stata posta in essere dall’amministrazione, che non ha comunicato nulla alla parte istante. Il thema decidendum è quindi circoscritto all’accertamento dell’inottemperanza e all’individuazione delle modalità esecutive del giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti non risulta che il Ministero abbia ottemperato alla sentenza n. 6158/2020, nonostante l’obbligo su di esso gravante di darvi esecuzione secondo i principi di diritto nella stessa fissati. Il giudice di ottemperanza non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa, ma verifica la conformità dell’azione al comando contenuto nel giudicato.

Segue la condanna del Ministero ad ottemperare mediante il riesame dell’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero, secondo i principi contenuti nella sentenza passata in giudicato. Il Collegio assegna a tal fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di persistente inerzia viene nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega a un dipendente di qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Il commissario si insedia automaticamente allo spirare del termine, ove non riceva comunicazione dell’avvenuta esecuzione, e dispone di ulteriori sessanta giorni per l’espletamento dell’incarico.

Il Collegio ordina inoltre il rimborso del contributo unificato versato per entrambi i giudizi e liquida le spese della fase di ottemperanza in misura forfettaria a carico del Ministero, secondo la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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