Case di cura valutabili nei titoli di servizio OSS, non le RSA (TAR Puglia n. 361 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione dei titoli di servizio nei concorsi per operatore socio sanitario, la tabella allegata al bando che riconosce punteggio al lavoro prestato presso case di cura convenzionate o accreditate non ammette interpretazione estensiva. Le residenze sanitarie assistenziali non sono equiparabili alle case di cura, perché erogano prestazioni socio-assistenziali e non assistenza ospedaliera. L’art. 21 del d.P.R. n. 220/2001 conferma la tassatività dell’elenco dei servizi valutabili. L’avviso dell’Amministrazione che esplicita i criteri del bando non integra modifica della lex specialis in corso di procedura.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico regionale indetto per la copertura di posti di operatore socio sanitario, unitamente agli atti presupposti e alla nota con cui erano stati riaperti i termini di partecipazione. Ha dedotto l’errore di trascrizione del punteggio attribuito per titoli, il pregiudizio derivante dalla mancata valorizzazione del servizio svolto presso una RSA, l’ammissione di errori da parte dell’Amministrazione e la lesione del legittimo affidamento. Ha formulato anche domanda risarcitoria.

L’Amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del gravame e ne ha chiesto il rigetto nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria celebrata da remoto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, così potendo prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari. Il nodo interpretativo riguarda la voce della tabella che riconosce due punti per anno al lavoro prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, a fronte dei tre punti riconosciuti per i servizi resi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, pubbliche amministrazioni ed enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.P.R. n. 220/2001.

Il Tribunale ha richiamato la propria sentenza n. 297 del 2022, che aveva già condiviso l’interpretazione restrittiva dei parametri operata dall’Azienda resistente. La ricorrente non ha prestato servizio in case di cura private convenzionate o accreditate. L’avviso con cui l’Amministrazione ha esplicitato i criteri già contenuti nella tabella non ha modificato la lex specialis, ma ha chiarito in via definitiva che le previsioni del bando andavano applicate senza ampliamenti estensivi.

La distinzione tra le strutture è stata argomentata sul piano funzionale. Le RSA sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere che forniscono ospitalità, prestazioni assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale a persone con limitazioni fisiche o psichiche non bisognose di ricovero ospedaliero. Le case di cura sono invece strutture private di ricovero che erogano assistenza ospedaliera in regime di convenzione. Irrilevanti, pertanto, le mansioni svolte dagli operatori e i criteri di selezione del personale.

Il Collegio ha ritenuto la tabella coerente con il d.P.R. n. 220/2001. L’art. 11, comma 1, lett. a.1) limita la valutazione dei titoli di carriera al servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli artt. 21 e 22 e altre pubbliche amministrazioni. L’art. 21 equipara i servizi acquisiti presso istituti ed enti privati richiamati dal d.lgs. n. 502/1992 e valuta al 25% della durata il servizio presso case di cura convenzionate o accreditate. Le strutture presso cui la ricorrente ha lavorato non rientrano in tale elenco tassativo.

Quanto al titolo preferenziale per i figli minori a carico, il Tribunale ha osservato che esso era stato regolarmente riconosciuto nella graduatoria definitiva, ma restava irrilevante perché operante solo a parità di punteggio e in sede di assunzione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della questione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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