Concorso OSS, punteggio titoli solo per le strutture indicate dalla lex specialis (TAR Puglia n. 363 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso pubblico per operatori socio sanitari, la lex specialis individua in modo tassativo le strutture presso le quali il servizio professionale è valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli. Il servizio prestato presso residenze sanitarie assistenziali e strutture socio-assistenziali extraospedaliere non è equiparabile a quello reso presso case di cura convenzionate o accreditate, in ragione della diversa natura delle prestazioni erogate. L’avviso con cui l’amministrazione espliciti i criteri già contenuti nella tabella di valutazione allegata al bando non integra modifica della disciplina concorsuale, ma corretta applicazione della stessa. La valutazione restrittiva dei titoli è coerente con gli artt. 11, comma 1, lett. a.1), e 21 del d.P.R. n. 220/2001.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico bandito per la copertura di 2.445 posti di operatore socio sanitario e impugnava la determinazione con cui l’azienda ospedaliera recepiva la graduatoria generale di merito. Contestava la mancata attribuzione del punteggio per il servizio svolto, nel medesimo profilo professionale, presso una casa di cura accreditata, nonché la sostituzione della prima graduatoria con una successiva che ne aveva determinato il forte arretramento in posizione.
Dopo la costituzione dell’amministrazione resistente e un intervento ad adiuvandum poi rinunciato, la ricorrente impugnava con motivi aggiunti la successiva determinazione con cui era stata approvata una nuova graduatoria, estendendo ad essa le medesime censure. La causa perveniva alla decisione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la graduatoria con esso impugnata è stata superata dalla successiva, oggetto dei motivi aggiunti. Questi ultimi sono invece infondati, il che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
Il Tribunale richiama la propria precedente decisione resa su analoga fattispecie e ne condivide l’interpretazione restrittiva dei parametri di valutazione. La questione viene decisa con il rito dell’art. 74 c.p.a., nei medesimi termini del precedente conforme. La ricorrente non ha prestato servizio presso case di cura private convenzionate o accreditate, né può ritenersi che l’avviso abbia modificato la lex specialis: l’amministrazione ha piuttosto esplicitato criteri già contenuti nella tabella allegata al bando, alla quale lo stesso rinviava.
Il Collegio condivide la tesi della difesa aziendale sull’impossibilità di equiparare le RSA alle case di cura. Le residenze sanitarie assistenziali sono strutture residenziali extraospedaliere che erogano prestazioni socio-assistenziali a persone anziane con deficit psico-fisici, diverse da quelle terapeutiche, diagnostiche o curative proprie delle case di cura. Né le case di cura ricomprendono le strutture extraospedaliere o le residenze assistenziali. Irrilevanti restano le mansioni svolte dagli operatori e le modalità di selezione del personale.
La verifica della lex specialis conferma il ragionamento. L’art. 5 del bando rinvia alla tabella di valutazione dei titoli, parte integrante dello stesso, e l’art. 8 assegna alla commissione il compito di validare o ricalcolare i punteggi. La tabella prevede punteggi distinti per il servizio reso presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere ed enti ex artt. 21 e 22 del d.P.R. n. 220/2001, e per quello presso case di cura convenzionate o accreditate.
Tali previsioni sono coerenti con gli artt. 11, comma 1, lett. a.1), e 21 del d.P.R. n. 220/2001, che ammettono la valutazione, nella misura del 25% della durata, del solo servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate. Non è dunque riscontrabile alcuna illegittimità nella valutazione dei titoli, essendo le esperienze invocate svolte presso strutture non rientranti nell’elenco tassativo. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione interpretativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.