Illegittimo il giudizio comparativo che ignora le monografie e valorizza attività illecite (TAR Emilia-Romagna n. 183 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 il giudizio della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo ab externo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità. È tuttavia illegittimo, per eccesso di potere, il giudizio comparativo che affermi la prevalenza delle pubblicazioni del vincitore ignorando il dato quantitativo delle monografie del candidato non vincitore e la loro maggiore congruenza con il settore scientifico-disciplinare. Parimenti illegittimo è il giudizio che valuti l’attività didattica svolta presso un ateneo straniero in difetto di autorizzazione, trattandosi di attività ab origine illecita. Le incongruenze e illogicità così accertate inficiano la validità del giudizio finale comparativo e comportano l’annullamento del decreto rettorale di approvazione dei verbali.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato, partecipava alla selezione indetta dall’Università di Ferrara per un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 08/D1, settore scientifico-disciplinare ICAR/14. All’esito si classificava secondo con valutazione di “ottimo”, dietro il candidato risultato vincitore, giudicato “eccellente”. Con D.R. 10 dicembre 2021, n. 2055 il Rettore approvava i verbali della Commissione.

Il ricorrente impugnava il decreto e i verbali deducendo la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e l’illogicità del giudizio comparativo, con particolare riguardo alla valutazione delle pubblicazioni e dell’attività didattica del vincitore. Si costituivano l’Università e il controinteressato, chiedendo il rigetto del gravame. Nelle more, il ricorrente veniva destituito; il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione dell’impugnativa sulla destituzione, poi accolta con reintegrazione in servizio. All’udienza il ricorrente rinunciava al primo motivo, insistendo sul secondo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato. Nelle selezioni per la chiamata di professori universitari il giudizio della Commissione è un giudizio qualitativo sulla maturità scientifica dei candidati, espressione di ampia discrezionalità tecnica. Esso è censurabile solo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità emergente dalla documentazione, senza che il giudice possa entrare nel merito della valutazione.

Tanto premesso, il Tribunale esamina la valutazione delle pubblicazioni. La Commissione aveva ritenuto preminenti quelle del vincitore, benché il ricorrente avesse allegato sei monografie a firma propria e il vincitore una sola, a firma congiunta e di poche pagine, peraltro su materia giuridico-amministrativa e non direttamente riferibile al settore ICAR/14. Il Collegio osserva che, pur senza un ruolo preminente assegnato dai criteri alle monografie, queste presentano intrinsecamente, secondo la comunità scientifica, un valore superiore per organicità e completezza.

Il giudizio di complessiva prevalenza del vincitore appare così viziato da evidente illogicità e comunque immotivato, non potendosi ignorare né il dato quantitativo della manifesta prevalenza delle monografie del ricorrente né quello qualitativo della maggiore congruenza con il settore scientifico-disciplinare.

Quanto all’attività didattica, il verbale n. 9 conferma che la Commissione considerò l’attività svolta dal vincitore come assistant professor presso un’università olandese, ritenuta del tutto illecita perché non autorizzata né autorizzabile, come accertato con sentenza resa nei confronti dell’Ateneo, appellata ma non sospesa. L’assunto del controinteressato sull’irrilevanza di tale attività è smentito per tabulas: si tratta di attività di vero e proprio docente di ateneo straniero, che non dovevano essere dichiarate secondo il principio di autoresponsabilità del concorrente, né valutate sic et simpliciter dalla Commissione e approvate dal Rettore.

Le incongruenze e illogicità esaminate inficiano la validità del giudizio finale comparativo, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del decreto impugnato. Il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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