Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: superflua la notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 290 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi da essa decorrenti sono idonei a fondare l’actio iudicati, restando l’inerzia dell’amministrazione presupposto sufficiente per l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il Commissario ad acta e fissare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e cumulativa rispetto agli interessi corrispettivi. La piena attuazione del dictum di ottemperanza comprende le spese di lite, il cui pagamento può essere affidato al medesimo organo commissariale in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui condanna il Ministero della Giustizia a corrispondergli, quale avvocato distrattario, le spese di lite nella misura ivi indicata. Il provvedimento ha acquisito autorità di cosa giudicata.

Il ricorrente ha inviato all’amministrazione, il 13.12.2019, la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Sono decorsi sei mesi senza che il Ministero provvedesse. Di qui la proposizione dell’actio iudicati, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende posizione su un profilo che aveva in passato diviso la giurisprudenza amministrativa. Rivedendo la propria precedente impostazione, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero della Giustizia deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ritiene che non sussistano iniquità o altre cause ostative. La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi corrispettivi, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, tenuto conto della semplicità e serialità della materia (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato. Il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale e il buon andamento, nonché il modello dell’esecuzione forzata, dove gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. pongono le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2770 c.c.

Tutte le 49 sentenze sull'art. 2770 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *