Ottemperanza a decreto ingiuntivo e limiti cognitivi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1311 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento del giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo, senza poterlo interpretare o integrare, pena l’esercizio di una cognizione sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Nel rito dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il creditore è tenuto a provare la sola fonte del proprio diritto e ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. Rientrano tra le somme eseguibili le spese di registrazione del titolo, che ne seguono ex lege. La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non si applica quando il titolo già preveda interessi moratori in misura superiore al tasso legale.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 458/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa, con cui era stato ingiunto al Comune di Pozzallo il pagamento di € 32.414,16 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il provvedimento, notificato e non opposto, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. con decreto n. 8853/2023 e nuovamente notificato all’ente debitore, unitamente al decreto di esecutorietà.
Ritenendo non eseguito il titolo, la società ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione di un termine per il pagamento, comprensivo delle spese di registrazione di € 450,00, e, in caso di inutile decorso, la fissazione della penalità di mora con nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e la maturazione del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del titolo.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo non risultava eseguito e che l’ente non aveva allegato alcuna valida giustificazione. Sul piano probatorio ha richiamato il principio per cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento, mentre sul debitore grava l’onere di dimostrare il fatto estintivo (art. 2697, comma 2, cod. civ.). La mancata costituzione ha comportato rinuncia a tale prova.
Il passaggio centrale riguarda i limiti cognitivi del giudice dell’ottemperanza. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha escluso la possibilità di integrare la decisione del giudice civile, essendo il giudice amministrativo privo di giurisdizione sul rapporto sottostante. A fronte di una statuizione che quantifica esattamente le somme, il Tribunale deve attenersi al titolo.
Su questa base è stata inclusa nell’esecuzione la somma di € 450,00 per spese di registrazione, in quanto le spese necessarie a ottenere la definitività del decreto e quelle di registrazione hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. È stato quindi ordinato all’Amministrazione di conformarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: il titolo prevede già gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal giorno previsto dalla legge sino al saldo effettivo, in misura superiore agli interessi legali. L’ulteriore somma si sarebbe tradotta in una misura manifestamente iniqua, non sussistendone i presupposti in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta al giudice.
Nota della Redazione
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